Assegno di maternità dello Stato
I requisiti
Possono farne richiesta: la madre (o il padre) anche di un bambino in adozione, l’affidataria (o affidatario) preadottivo, l’adottante non coniugato, il coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva, l’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
Bisogna avere la residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure essere in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari.
La mamma lavoratrice deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione; se non è più lavoratrice deve aver svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore a 9 mesi; se ha perso il lavoro (anche recesso volontario) durante il periodo di gravidanza, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
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Per il padre invece è richiesto:
in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
il minore sia soggetto alla sua potestà
il minore non sia in affidamento presso terzi
la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
La domanda
La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
L’importo concesso
Per il 2013 l’importo dell’assegno è di 2059,43 euro (circolare Inps n. 22 dell’8 febbraio 2013.
Assegno di maternità dei comuni
L'assegno non si può cumulare con l’assegno di maternità statale. Può essere richiesto alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie e alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia.
Ogni singolo comune stabilisce i suoi requisiti reddituali, quindi bisognerà informarsi presso il proprio comune di residenza (oppure all’Inps della propria zona).
La domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).
Quanto spetta
Secondo la circolare Inps n. 34 del 28 febbraio 2013, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dai comuni, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 334,53 euro per cinque mensilità e quindi a 1672,65 euro complessivi.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24.
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