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Esonero Canone Rai 2016: come richiedere l'esenzione se non si possiede una tv

di Niccolò De Rosa - 05.04.2016 - Scrivici

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Che cosa fare per essere esonerati dal pagamento del Canone Rai, che quest'anno verrà addebitato direttamente in bolletta. Chi non fosse in possesso di un apparecchio televisivo deve compilare e inviare l'apposito modulo entro il 30 aprile (o il 10 maggio se si vuole operare per via telematica). 

In questo articolo

A luglio di quest'anno ai detentori di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale verrà addebitato direttamente in bolletta il pagamento del Canone Rai. In totale l'abbonamento è passato da 113 euro a 100 euro annuali.

Chi non possiede una televisione, può chiedere l'esonero dal pagamento del Canone

L'Agenzia delle Entrate e la Rai hanno annunciato in un comunicato congiunto la disponibilità sui siti dell'Agenzia delle Entrate, del Mef e della Rai, il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo.

Tramite il nuovo modello i cittadini che risultano titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono attestare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv.

Come richiedere l'esenzione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite Caf ossia gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non fosse possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo:

Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Le scadenze? il 30 aprile 2016 per le raccomandate e il 10 maggio 2016 per i moduli telematici.

Le sanzioni per chi dichiara il falso?

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace? Come spiegato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, "La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica."

Attenzione alle scadenze, altrimenti si perdono 50 euro

L'Unione nazionale consumatori avverte che è necessario "inviare entro il 30 aprile con raccomandata o per via telematica entro il 10 maggio 2016 il modellino varato il 24 marzo, altrimenti perderanno 50 euro", cioè un semestre del canone.

Tutelarsi è importante, soprattutto nelle eventualità di seconde case o simili, poiché, come spiega all'Ansa Massimiliano Dona, Segretario dell'Unione Nazionale Consumatori:

«Chi, pur non avendo la tv, non farà alcuna comunicazione, scoprendo solo a luglio l'addebito non dovuto del canone, non potrà più far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell'imposta»

E i casi di in cui la bolletta della prima casa è intestata al marito e la bolletta della seconda è intestato alla moglie?

Qui l'unica eccezione prevista, il cosiddetto quadro B, ovvero, come riportato da Ansa Economia: " la dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate, in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. In pratica è escluso solo il caso del doppio pagamento dell'abbonamento tv".

GUARDA QUI IL MODULO DI DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO

Fonte: Agenzia delle Entrate, Ansa.it, Unione Nazionale Consumatori

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