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Voucher baby sitter e asili: al via le domande all'INPS per il 2016

di Luisa Perego - 27.01.2016 - Scrivici

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Fonte: Alamy.com/it
E' un'agevolazione di 600 euro che spetta alle mamme che tornano al lavoro dopo la maternità. Dl 1 febbraio è possibile presentare la domanda sul sito INPS. La Legge di Stabilità ha prorogato la durata dei voucher baby sitter e asili nido, in precedenza previsti solo fino al 2015.

In questo articolo

Le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) possono presentare domanda per il voucher baby sitter o asili nido.

Dal 1 febbraio 2016 è disponibile sul sito dell'INPS la procedura telematica che consente la presentazione della domanda di accesso per il voucher baby sitter o asilo.

In che cosa consiste. Entro gli 11 mesi successivi al rientro dopo la maternità obbligatoria, al posto del congedo parentale, le neomamme lavoratrici possono utilizzare il voucher baby sitter o asili nido, un assegno per pagare le spese di una baby sitter o di un asilo nido pari a 600 euro al mese per sei mesi (3.600 euro totali). (Leggi anche tutti gli aiuti alla famiglia del 2016)

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico che può essere utilizzato per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato. Nella Legge di Stabilità era presente un emendamento per rifinanziare il bonus per il 2016. L'emendamento è stato approvato, quindi le neomamme potranno continuare a usufruire del bonus.

Quali sono i requisiti per ottenere il voucher:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS
  • libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
  • Dal 2016: anche alle lavoratrici autonome non parasubordinate (non iscritte alla gestione separata INPS) e alle imprenditrici. Per queste figure, il periodo fruibile dei voucher è ridotto della metà, per cui per 3 mesi per un totale di 1800 euro

che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Per maggiori info sui requisiti, visita il sito dell'INPS

Non sono ammesse al beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità

Contributo: quanto e per quanto

Il contributo è pari a un importo massimo di 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi. Le lavoratrici part-time e le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo ridotto. Il periodo diventa 3 mesi se la mamma è iscritta alla gestione separata o autonoma non subordinata.

Come avere il contributo

Il contributo per la retta dell'asilo sarà erogato direttamente dalla struttura. Il servizio baby sitter viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro che saranno ritirati dalle lavoratrici presso la sede provinciale INPS entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. La madre potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarli a cadenza mensile.

Il mancato ritiro o il parziale ritiro comportano la rinuncia del voucher.

Dove si presenta la domanda

La domanda va presentata all’INPS attraverso il canale WEB se si possiede un PIN INPS (www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia) oppure tramite CAF o patronato.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale a cui si rinuncia.

Fonti per questo articolo: INPS, guidafisco

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Aggiornato il 03.02.2016

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