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Voucher baby sitter o asilo: ora valgono anche per le lavoratrici autonome

di Luisa Perego - 08.11.2016 - Scrivici

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L'agevolazione di 600 euro al mese, per tre mesi, che spetta alle mamme che tornano al lavoro dopo la maternità e serve per pagare baby sitter o asilo è stata estesa anche alle lavoratrici autonome. Il ministero del Lavoro e il ministero dell’Economia hanno sbloccato 2 milioni di finanziamenti per quel che resta del 2016. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del  27 ottobre.

Il voucher baby sitter o asili nido è un'agevolazione versata alle neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria). Per chi rinuncia e presenta domanda all'Inps, sono previsti 600 euro al mese per la durata massima di tre mesi. Il voucher è stato esteso anche alle lavoratrici autonome (prima escluse).

Il ministero del Lavoro e il ministero dell’Economia hanno sbloccato infatti 2 milioni di finanziamenti per quel che resta del 2016. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 ottobre. “Si partirà appena l’Inps avrà emanato la circolare attuativa”, rispondono dal contact center dell'istituto di previdenza.

In che cosa consiste?

Al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi, oppure per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino le neomamme lavoratrici autonome possono utilizzare il voucher baby sitter o asili nido, un assegno per pagare le spese di una baby sitter o di un asilo nido pari a 600 euro al mese per tre mesi (1.800 euro totali).

A quanto ammonta il beneficio?

A 600 euro al mese per un massimo di tre mesi. E comporta la riduzione del congedo parentale. E' inoltre possibile scegliere di beneficiare o del bonus baby sitter o di quello per l'asilo.

A quali lavoratrici è rivolto?

Come scritto sulla Gazzetta ufficiale, alle “madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne”.

In testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facolta' di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

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