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Friuli Venezia Giulia, contributo per la nascita di un figlio

di Centro studi Sintesi - 20.03.2014 - Scrivici

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Un contributo per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità per la nascita di un figlio, tramite l’erogazione di fondi per l’assunzione di un sostituto o di un collaboratore che svolga la propria attività professionale per un certo periodo.

Che cos’è

Un contributo per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità per la nascita di un figlio, tramite l’erogazione di fondi per l’assunzione di un sostituto o di un collaboratore che svolga la propria attività professionale per un certo periodo.

Esistono due tipologie di intervento:

  • Sostituzione del professionista: il professionista incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative;

  • Collaborazione con il professionista: il professionista incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere una parte delle proprie attività lavorative.

Condizioni per avere diritto al contributo

I professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, associata o societaria, per accedere al contributo devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Residenza nel Friuli Venezia Giulia;

  • Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo;

  • Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale in forma individuale, associata o societaria con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia;

  • Gli interessati non devono essere:

    • lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o part-time;

    • collaboratori di impresa familiare;

    • artigiani;

    • commercianti;

    • coltivatori diretti;

    • titolari di impresa;

    • amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti;

    • amministratori di società di capitali.

Requisiti Isee e altro

Il nucleo familiare del richiedente il contributo non deve possedere un Isee superiore a 35.000 euro.

L’intervento di sostituzione o di collaborazione può essere attivato per la nascita di un figlio per 6 mesi, anche frazionabili nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro i tre anni di vita del bambino (o entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozioni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età). In caso di nascita di un figlio con handicap grave i termini sono estesi a 12 mesi anche frazionabili nel tempo, dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria ed entro gli otto anni di vita del bambino (o entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia in caso di adozioni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

Come richiederlo

La domanda di finanziamento può essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili Via San Francesco n. 37, 34133, Trieste.

Termine per presentare le domande

La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dell'incarico di sostituzione o di collaborazione.

Quanto vale

Il contributo è pari al 50% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili. E’ elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:

a) famiglia monogenitoriale; b) nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi; c) nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave.

Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita alla nascita di un figlio con handicap grave il contributo è elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili. E’ elevato al 70% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili negli stessi casi di cui ai punti a), b), c).

Link per saperne di più e chiedere informazioni

Legge/provvedimento di riferimento

  • Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13;

  • Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2009, n. 347;

  • Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 73.

Leggi tutti gli approfondimenti della sezione bonus bebè 2014

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