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L’assegno di maternità dei comuni

di Centro studi Sintesi - 30.01.2014 - Scrivici

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Un assegno di maternità dei comuni che spetta alle donne non occupate e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità.

Che cos’è l'assegno di maternità dei comuni

Un assegno mensile intestato alla madre, da richiedersi al comune di residenza e pagato direttamente dall’Inps.

Condizioni per aver diritto all’assegno

L’assegno spetta alle donne non occupate e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.

L’assegno di maternità dei comuni spetta alle seguenti categorie, purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;

  • alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;

  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.

  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010);

  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010);

  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).

Requisiti Isee e altro

Il beneficio viene calcolato dai comuni confrontando l’indice della situazione economica ISE (non l’ISEE) con la soglia del diritto riparametrata. Per l’anno 2013 l’indicatore ISE riferito a famiglie con 3 componenti è pari a € 34.873,24.

Quanto vale l'assegno

L’importo dell’assegno mensile varia in base alla data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo del figlio:

  • Dal 01.01.2013 al 31.12.2013 l’importo mensile è pari a Euro 334,53 per un totale di Euro 1.672,65 (circ. 34 del 28/02/2013)

  • Gli importi mensili per l’anno 2014 saranno resi noti indicativamente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Come richiederlo

La domanda va presentata e perfezionata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.

In caso di madre minorenne alla domanda e alla riscossione è abilitato il padre maggiorenne, a condizione che la madre sia regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto e che il figlio: sia riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla potestà del padre.

Nel caso anche il padre sia minorenne o non siano verificate le dette condizioni, la domanda viene presentata per conto della madre dal genitore della stessa o dal legale rappresentante.

Termine per presentare le domande

Entro 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata in famiglia del minore adottato/affidato.

Link per saperne di più e chiedere informazioni

Legge/provvedimento di riferimento

  • D. Lgs. 109/1998- L. 448/01998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50;

  • D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999.

Link per saperne di più e chiedere informazioni

Legge/provvedimento di riferimento

  • D. Lgs. 109/1998- L. 448/01998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50;

  • D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999.

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