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L’assegno di maternità dello Stato

di Centro studi Sintesi - 30.01.2014 - Scrivici

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Un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’INPS per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni. Quanto vale e come richiederlo.

Che cos’è

E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’INPS per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Condizioni per aver diritto all’assegno:

Il contributo è destinato a madri appartenenti alle seguenti categorie:

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente;

  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia).

E i requisiti che la madre deve possedere per aver diritto all’assegno sono i seguenti:

  • è una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

  • è una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

  • è una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

Requisiti Isee e altro

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, anche dai seguenti soggetti: padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo.

Quanto vale

Per le nascite o gli ingressi in famiglia verificatisi nel 2013 spetta un assegno di importo complessivo pari a 2.059,43 € per ogni figlio. Il beneficio è concesso:

  • In misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità);

  • Per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

Non sono ancora stati resi noti gli importi per i nati nel 2014.

Leggi anche: l'assegno di maternità dei comuni, un assegno di maternità dei comuni che spetta alle donne non occupate e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità.

Come richiederlo

Deve essere presentata alla sede INPS di residenza o di domicilio in caso differisca dalla residenza, utilizzando l’apposito modello disponibile nelle sedi INPS o sul sito. È anche possibile l’invio per posta raccomandata e tramite ente di patronato.

Termine per presentare le domande

Entro 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata in famiglia del minore adottato/affidato, pena la perdita del diritto all’assegno.

Link per saperne di più e chiedere informazioni

Legge/provvedimento di riferimento

  • art. 75 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità);

  • D.p.c.m. 452/2000.

  • Circolari INPS

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