Che cos’è
L’intervento consiste nell’anticipo di somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato dall'autorità giudiziaria (ad es. divorziati). Tali somme sono anticipate dalla provincia ai soggetti affidatari del minore. Dopo l’erogazione, la provincia provvederà direttamente a riscuotere, interessi maturati compresi, dal genitore obbligato al mantenimento.
Condizioni per aver diritto all’intervento:
Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento purché in possesso dei seguenti requisiti:
Appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore. A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;
Residenza in provincia di Trento;
La condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica condizione economica. Il valore dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) non deve essere superiore a 0,19.
È inoltre necessaria la presenza delle seguenti condizioni:
L'esistenza di un provvedimento del tribunale che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;
atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di dieci giorni da parte del genitore inadempiente;
la dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con la quale viene trasferito alla provincia autonoma di Trento il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura pari alle somme anticipate al beneficiario.
Quanti soldi vengono anticipati?
L'assegno di mantenimento è anticipato dall'ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal tribunale tenuto conto del numero di figli minori e comunque in misura non superiore alla quota mensile di 290 euro. In caso di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno l’importo viene rideterminato tramite opportuna scala di equivalenza.
Il diritto all'anticipazione dell'assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnovata fino alla maggiore età del minore.
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Come fare richiesta
Per richiedere l’attivazione del servizio ci si deve rivolgere all'ente gestore territorialmente competente
Link per saperne di più e chiedere informazioni
Telefono: 0461 493800
Mail: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it
Legge/provvedimento di riferimento
Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
Decreto del presidente della provincia 12 febbraio 2008.
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