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Divorzio, rivoluzione della Cassazione: "Il criterio per l'assegno deve essere l'autosufficienza e non il tenore di vita precedente"

di Niccolò De Rosa - 11.05.2017 - Scrivici

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Fonte: Pinterest
La Corte di Cassazione ha stabilito che se l'ex coniuge è indipendente economicamente, non deve aver diritto ad un assegno matrimoniale che ne mantenga il tenore di vita goduto durante il rapporto di coppia

«Sposarsi è atto di libertà e autoresponsabilità». Con queste parole la Corte di Cassazione ha sancito un cambiamento di rotta epocale in merito al diritto di famiglia, che cancella la concezione di matrimonio come una sistemazione definitiva e imperitura.

Con la sentenza 11504 depositata ieri infatti, si sono ridisegnati i parametri per l'assegnazione dell'assegno di divorzio, che d'ora in poi sarà calcolato in base ai criteri di autosufficienza dell'ex-coniuge e non più sul tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la vita matrimoniale.

La pronuncia è avvenuta in merito alla contesa divorzista tra un ex-ministro e la sua ex-moglie imprenditrice, confermando quindi la precedente decisione della Corte d'Appello di Milano che nel 2014 aveva già respinto le richieste della controparte femminile.

La Cassazione però ha voluto correggere le motivazioni del rifiuto, affermando che ormai i tempi sono cambiati e dunque se i redditi delle due parti in causa sono adeguati, non vi è motivo per cui dopo la rottura del rapporto matrimoniale si debba godere del medesimo tenore di vita.

«Il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale» (Corte di Cassazione, sentenza 11504/17)

Negli intenti dunque la Corte di Cassazione muta un indirizzo giuridico esistente da oltre trent'anni, sancendo una volta per tutte come e condizioni di condivisione (sia affettive, che materiali) cessino con la fine del matrimonio.

Unico discrimen deve essere dunque l'indipendenza economica del soggetto richiedente, la quale sarà riscontrabile in base a:

  • Sussistenza di reddito di qualsiasi natura
  • Possesso di beni patrimoniali
  • Capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione a età, competitività sul mercato del lavoro, salute ecc...
  • Stabile disponibilità di un'abitazione

In mancanza di tali condizioni ovviamente, l'assegno famigliare rimane un diritto inlienabile per l'ex coniuge, il quale (o la quale) sarà tuttavia il primo (o la prima) a fornire la documentazione che dimostri di non avere mezzi adeguati.

Naturalmente la presenza di figli a carico rimane un fattore decisivo nella valutazione delle somme dovute per il mantenimento.

FONTE: Repubblica, Corte di Cassazione

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