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Il divorzio "fai da te" e senza giudice: basta rivolgersi all'avvocato

di Avv. Nicola Perrotti - 28.10.2014 - Scrivici

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Separazione e divorzio “fai da te”, senza bisogno del tribunale e del giudice: ecco come funziona, passo dopo passo

In questo articolo

Se ne parlava già da tempo. Le separazioni e i divorzi meno burocratici sono una realtà in molti paesi dell'Unione Europea e non solo. Una realtà che stava iniziando a toccare anche l'Italia, con una moda sempre più crescente di coppie che si sono rivolte all'estero alla ricerca di escamotage vari per accorciare e semplificare l'iter burocratico della separazione.

Una necessità che ha portato anche la giurisdizione italiana ad aggiornarsi, dato che i procedimenti previsti nel Codice Civile per la separazione personale e nella legge 898/78 per lo scioglimento del vincolo matrimoniale oppure per la cancellazione dei suoi effetti civili (in caso di matrimonio religioso) mostravano più di una ruga dovuta al rapido evolversi della società che oggi ha una “mobilità” familiare assai più elevata di quanto i tempi della giustizia non prevedano e consentano.

Si divorzia dall'avvocato

Con il Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014 è stato introdotto in Italia il modello della separazione/divorzio effettuato senza bisogno di giudice o tribunale. Si ricorda che i decreti legge entrano in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il progetto di riforma sulla separazione/divorzio, che è in corso di conversione in Parlamento (e che può dunque ancora essere modificato o integrato, anche in maniera rilevante), ha lo scopo di decongestionare i tribunali italiani affidando ai professionisti legali il compito di formalizzare gli eventuali accordi di separazione e/o divorzio assunti dai propri assistiti e di trasmetterne copia ai competenti Uffici Anagrafe per le formalità del caso.

In una prima versione del testo, era possibile percorrere la strada di questo divorzio "alternativo" solo a determinate condizioni: comune accordo dei coniugi ed assenza di figli minori oppure assenza di figli maggiorenni ma incapaci oppure non autonomi economicamente. Queste ipotesi sono tuttavia venute meno in corso di conversione al Senato del testo originario (anche se ora si attende l’eventuale conferma della Camera dei deputati).

Il divorzio lampo "fai da te", step by step

Step 1: si trova un accordo tra i coniugi che dichiarano di cooperare in buona fede

Il testo prevede che l’avvocato, attivato dal proprio cliente, prenda contatto con il coniuge oppure con il suo legale proponendo una "convenzione di negoziazione assistita". Si tratta in parole povere di un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede per risolvere in via amichevole la controversia.

Step 2: viene scritto un accordo di separazione e/o divorzio

Una volta accettata la convenzione (che non può avere durata superiore ai 30 giorni), le parti si confrontano assistiti dai propri legali con lo scopo di giungere ad un accordo. Nell'eventualità si riesca a raggiungere a una regolazione amichevole della crisi coniugale, l’avvocato (o gli avvocati) procedono con la redazione di apposito accordo di separazione personale e/o di divorzio¸ nel quale dovranno essere riportati puntualmente tutti i termini degli accordi assunti dalle parti oltre all'indicazione - attestata dal legale – di conformità degli accordi stessi alle leggi del vigente ordinamento giuridico.

Step 3: l'accordo viene firmato

L’accordo, infine, deve essere sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.

Step 4: l'accordo viene notificato alla Procura competente territorialmente per il "nulla osta"

Una volta firmato, l’accordo dovrà essere notificato alla Procura competente territorialmente che dovrebbe accertare il nulla osta in “assenza di irregolarità” per le coppie in crisi senza figli minori oppure valutare la convenienza di detti accordi nei confronti dei minori nel caso di coppie con bambini ancora a carico.

Step 5: l'avvocato trasmette l'accordo all'Ufficio dell'Anagrafe

Superato questo ostacolo (che nelle intenzioni del legislatore non dovrebbe “bruciare” più di qualche giorno), l’avvocato potrà procedere entro dieci giorni alla trasmissione (mezzo raccomandata o posta certificata) del suddetto accordo al competente Ufficio dell’Anagrafe per l’obbligatoria annotazione sul relativo atto di matrimonio ivi iscritto o trascritto.

Da notarsi come penda in capo all'avvocato una sanzione pecuniaria assai pesante nel caso non ottemperi all’obbligo di comunicazione all’Ufficiale del’Anagrafe degli accordi raggiunti entro i tempi ristretti stabiliti.

Step 6: parte il contro alla rovescia dei 3 anni

Da ultimo, il dies a quo dal quale far partire il conto dei tre anni (ad oggi ancora in vigore anche se un secondo progetto di riforma vorrebbe ritoccare questo periodo di “ripensamento” fino ad un minimo di sei mesi) per procedere eventualmente con il divorzio partirebbe dalla data di ultima sottoscrizione dell’accordo di separazione e quindi molto prima di quanto previsto oggi (data dell’udienza presidenziale).

Questa Riforma sembra aver soddisfatto la necessità di una maggiore “privatizzazione” della gestione delle crisi coniugali e di una sostanziosa riduzione dei tempi procedurali previsti.

C'è da dire che alcune scelte – quali quelle di rendere il “passaggio” in Procura sempre necessario - scontano una qualche indecisione od ingenuità, abbandonando il giudizio complessivo sull’efficacia della Riforma stessa nelle mani dell’operatività di detto Pubblico Ufficio.

Ad ogni modo, a partire da questa Riforma, si aprono ampi spazi ad una negoziazione privata e – forse – più libera degli interessi delle parti messi in gioco in caso di crisi coniugale che troppe volte non trovavano adeguato ascolto nelle affollate aule di una malandata Giustizia.

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