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L'ex non paga il mantenimento? Un nuovo fondo statale anticipa le somme

di Luisa Perego - 11.01.2016 - Scrivici

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Fonte: Alamy.com/it
L'ex marito non paga l'assegno di mantenimento? Dal 2016 un nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno anticipa la somma dovuta. Per averlo, bisognerà richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione del denaro. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la domanda verrà inviata al Ministero della giustizia che effettuerà il pagamento.

In questo articolo

L'ex coniuge non versa più l'assegno di mantenimento? E nonostante ripetuti solleciti la situazione proprio non sembra cambiare? Dal primo gennaio 2016, in via provvisoria, è stato creato un fondo statale che versa l'assegno di mantenimento al posto dell'ex , garantendo così il sostegno economico al coniuge bisognoso.

I fondi stanziati per l'anticipo assegno di mantenimento 2016 sono pari a 250 mila euro per il 2016, e a 500 mila euro per il 2017 e la misura è in vigore per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016. Approvata in via definitiva ma sperimentale per l’anno 2016 e 2017 il fondo tutela il coniuge in stato di bisogno.

E' infatti previsto che:

il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo.

Come funziona l'accesso al fondo?

Per prima cosa occorre fare richiesta al proprio Tribunale di residenza per l'anticipo della somma dovuta.

Qualora il Tribunale dovesse accettare la richiesta, la domanda verrà inviata al Ministero della giustizia che disporrà il pagamento in anticipo delle somme non corrisposte, garantendo così il sostegno economico del coniuge in difficoltà.

Successivamente, sarà lo stesso Ministero a procedere nella rivendicazione di quanto anticipato al coniuge bisognoso, con il cd. diritto di rivalsa, fermo restando, ovviamente, le ulteriori conseguenze penali e civili che, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento comporta per chi non ottempera ai propri obblighi.

In pratica sarà lo Stato italiano a pagare direttamente l'assegno di mantenimento, anticipando la somma per poi rifarsi su chi ha omesso il pagamento.

Fonte per l'articolo: guidafisco.it

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414. È istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

415. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.

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