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Via libera al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno

di Niccolò De Rosa - 16.03.2017 - Scrivici

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Fonte: Alamy
Diventa finalmente operativo il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno previsto dalla Legge di stabilità 2016: ora se l'ex non riesce a pagare il mantenimento, lo Stato anticiperà la somma dovuta.

In questo articolo

Dopo l'approvazione di fine 2015 è ora attivo in via sperimentale il Fondo di solidarietà per cui il Governo ha già stanziato 750 milioni di euro complessivi.

Di cosa si tratta?

Il Fondo di solidarietà per il coniuge è uno strumento con cui lo Stato aiuterà quei soggetti in stato di bisogno (dunque con figli minori a carico o che convivono con figli maggiorenni affetti da gravi handicap) a ricevere la somma per il mantenimento anche nei casi in cui l'ex partner non sia in grado (o si rifiuti di) di comminare quanto pattuito.

In pratica sarà lo Stato italiano a pagare direttamente l'assegno di mantenimento, anticipando la somma, per poi rifarsi su chi ha omesso il pagamento.

Criticità

La norma, così come appare nella forma attuale, è però ancora incompleta poiché tutelerebbe solo gli ex-coniugi in situazioni davvero estreme (gente cioè che altrimenti non riuscirebbe a provvedere ai beni di prima necessità della famiglia, traducibile con una situazione ISEE inferiore ai 3.000 euro), senza poter aiutare anche le fasce intermedie. Inoltre la misura riguarda solo chi è separato e non chi abbia già divorziato.

Come accedervi

Chi fosse in possesso dei requisiti per accedere al Fondo deve depositare presso la cancelleria del tribunale del capoluogo dove si ha la residenza questa documentazione:

  • le generalità e i dati anagrafici del richiedente con annessa copia del documento d'identità
  • il codice fiscale
  • l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale
  • l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge
  • l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile
  • l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza
  • la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, o, in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
  • copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente
  • visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili
  • l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Una volta consegnate tutte le carte, il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuterà l’ammissibilità e la trasmetterà al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni). In ogni caso l'eventuale importo mensile non potrà superare la misura massima dell’assegno sociale, cioè 448 euro.

Leggi tutti i bonus per le famiglie previsti nel 2017

FONTE: Ministero della Giustizia

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