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Bonus bebè e aiuti alla famiglia per il 2011

di Maria Cristina Renis - 27.01.2011 - Scrivici

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Assegni Inps, un prestito agevolato, buoni vacanza e buoni energia, sospensione delle rate del mutuo: questi gli aiuti alla famiglia previsti dallo stato per il 2011. Manca all'appello un bonus bebè nazionale, per questo tipo di aiuto ci si deve accontentare delle eventuali risorse stanziate dagli enti locali.

I bambini nati nel 2011 non hanno diritto a un bonus bebè nazionale, ma si devono accontentare delle risorse finanziarie messe a punto delle amministrazioni locali (regione, provincia o comune) per bonus bebè circoscritti. Leggi l'articolo Bonus bebè e aiuti alla famiglia da regioni e comuni

Queste, invece, le novità (e le conferme) per quanto riguarda i contributi da parte degli enti pubblici nazionali.

Assegni Inps a sostegno delle famiglie

L’Istituto per la previdenza sociale eroga un assegno per il nucleo familiare, cioè una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

L’assegno spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative e ai pensionati. Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati anche con forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e pertanto pagano dal 1 gennaio 2009 l’aliquota contributiva del 25,72% (in tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità, e l'indennità di malattia).

Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

In particolare spetta ai seguenti componenti del nucleo familiare:- il richiedente- il coniuge non separato legalmente- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro- i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti o direttamente agli uffici Inps in tutti gli altri casi (pensionato, disoccupato, lavoratori domestici, ecc.). Le domande possono anche essere inviate per posta o presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli". Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo (come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06).

Il pagamento dell’assegno può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro (che viene poi rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi) oppure direttamente al lavoratore con bonifico bancario o postale (in questo caso si devono indicare anche i dati dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione e il codice IBAN), oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive nel termine di cinque anni.

Contributi Inps alle famiglie numerose e assegni maternità

Il 31 gennaio scade la domanda per chiedere il contributo a sostegno delle famiglie numerose (cioè con almeno tre figli minorenni, anche adottivi).

Ne hanno diritto i cittadini italiani, i cittadini comunitari residenti in Italia, i cittadini dei dieci Paesi di nuova adesione e dallo scorso anno anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

L’importo mensile è di 129,79 euro (per un importo complessivo su base annua pari a 1.687,27 euro erogati in 13 mensilità) e spetta a quei nuclei familiari che non superano il valore ISE stabilito annualmente: per l’anno 2010 non deve essere superiore a 23.362,70.

La domanda va inoltrata al comune di residenza, anche se l’Inps di competenza eroga l’assegno.

L’assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli non residenti in Italia e con un’età superiore ai 18 e inferiore ai 21 anni se: sono studenti (iscritti a una scuola secondaria di 1° o 2° grado, a un corso di formazione professionale o di laurea) o apprendisti (oppure ultradiciottenni anche non studenti o apprendisti, nel caso in cui si trovino, a causa di un’infermità fisica o mentale, nell’impossibilità di lavorare) e se il nucleo familiare è composto da almeno 4 figli con età inferiore ai 26 anni, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, lavoratore, disoccupato, ecc.).

Alla domanda in questo caso vanno allegati il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato.

Nel caso di assegni di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento l’indicatore Isee può avere un valore massimo di 311,27 euro. Nel caso di nuclei familiari composti da tre persone, il limite di reddito è di 32.448,22 euro.

L’assegno non potrà essere richiesto dalla madre che già percepisce l’indennità statale dell’Inps o alla retribuzione per il periodo di maternità. Va ricordato che il contributo potrà essere richiesto anche dalle cittadine italiane o comunitarie residenti nel nostro Paese o extracomunitarie con carta di soggiorno.

La domanda deve essere presentata al proprio comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Prestiti agevolati con il fondo nuovi nati

Valido anche per i bambini nati o adottati nel 2011 il Fondo Nuovi Nati del Governo, con il quale si può richiedere un prestito a tasso agevolato (scontato del 50% rispetto al tasso medio offerto dalle banche) di un massimo di 5000 euro presso le banche che hanno aderito all'iniziativa. Il prestito è restituibile in cinque anni con un piano di ammortamento dilatabile fino a 60 rate mensili.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione: basta recarsi in uno dei 23.000 sportelli bancari aderenti all’iniziativa e richiedere un finanziamento agevolato.

Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati che siano portatori di malattie rare (individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (Taeg) allo 0,5%. In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro tale limite di tempo.

Per informazioni: numero verde 803.164 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Sospensione pagamento mutuo

E' slittata al 31 luglio 2011 la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui: è quanto concordato dall'Abi (associazione bancaria italiana) con varie associazioni dei consumatori

La sospensione può essere richiesta fino a 12 mesi, per mutui di importo fino a 150mila euro accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa principale.

Può richiederla chi ha un reddito imponibile fino a 40mila euro all'anno e ha subito un evento particolarmente negativo (morte di un familiare, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). Tali eventi inizialmente dovevano essere avvenuti nel biennio 2009-2010, a fine gennaio il termine è stato prorogato al 30 giugno 2011.

Per informazioni chiedere alla propria banca d'appoggio.

Buoni vacanza per le famiglie numerose e a basso reddito

Riconfermati anche per il 2011 i “buoni vacanza”, ovvero i contributi statali per le vacanze rivolti alle famiglie italiane numerose e con basso reddito, utilizzabili da tutti i cittadini per le proprie vacanze in Italia a partire dal 23 agosto fino al 3 luglio 2011, a esclusione del periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.

Quest’anno è stato introdotto un nuovo criterio di valutazione della situazione economica e familiare che accerta il diritto di ottenere i buoni: non più il reddito lordo ma il parametro reddituale Isee della famiglia, favorendo in tal modo maggiormente le famiglie numerose: per esempio una famiglia di quattro persone con reddito Isee inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni (del valore singolo di 20 euro) per un valore totale fino a 1.240 euro, pagandoli solo 682,00 (55%).

La tabella, così come l'elenco delle strutture turistiche convenzionate, è consultabile sul sito www.buonivacanze.it

Buoni energia per pagare la bolletta della luce e del gas

Anche per il 2011 sono disponibili i cosiddetti "bonus energia" (bonus elettricità e bonus gas) sono interventi di sostegno al reddito che consentono alle famiglie a basso reddito o numerose di ottenere uno sconto sulla bolletta dell'elettricità e del gas (sono escluse bombole e gpl).

Possono ottenere i bonus energia le famiglie con Isee compreso entro 7.500 euro. Il limite Isee è esteso a 20.000 euro in caso di famiglie con più di 3 figli a carico. Sono previste agevolazioni anche per i malati che richiedono apparecchiature elettromedicali.

Il bonus consente un risparmio di circa del 20% sulla spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo.

Il valore del bonus elettrico è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia. Per l'anno 2010, per esempio, è stato di: 56 euro per nuclei di 1-2 persone; 72 euro per 3 o 4 persone; 124 euro per più di 4 persone; di 138 euro per i soggetti in gravi condizioni di salute. Lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta al massimo entro 60 giorni dalla data di disponibilità della richiesta per l’impresa di distribuzione. È possibile anche fare richiesta per gli anni precedenti, a partire dal 2009, se non si è goduto di tale bonus.

Il bonus verrà rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che l’Inps non faccia richiesta di cessazione. È differenziato in base al numero di persone residenti e viene aggiornato entro il mese di dicembre di ogni anno con l’obiettivo di garantire un risparmio, compreso fra il 15% e il 20%, sulla spesa presunta di una famiglia-tipo per l’anno successivo.

Per richiedere il bonus elettrico, occorre compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) o reperibile presso i comuni o sul sito del ministero per lo sviluppo economico, e consegnarlo insieme all’attestazione Isee al proprio comune di residenza o ai centri di assistenza fiscale. I cittadini presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, per avere accesso al bonus elettrico devono essere in possesso di un certificato Asl che attesti la necessità di utilizzare apparecchiature per il mantenimento in vita, il tipo di apparecchiatura utilizzata, l'indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura.

Per informazioni: “Sportello per il consumatore di energia" dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), numero verde 800.166.654 attivo dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì.

Leggi anche Bonus bebè e aiuti alla famiglia da regioni e comuni e Bonus bebè e family card 2010

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