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Donne incinte al lavoro, i permessi riconosciuti e il congedo maternità

di Nostrofiglio Redazione - 13.05.2013 - Scrivici

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Le lavoratrici che aspettano un bambino hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere fatti durante l'orario di lavoro. Inoltre, la legge prevede un periodo durante il quale la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro.

Permessi riconosciuti

Le lavoratrici che aspettano un bambino hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere fatti durante l'orario di lavoro. Inoltre durante il primo anno del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (si chiamano permessi per l'allattamento), uscendo prima dall'azienda.

Le ore di permesso per allattamento sono considerate lavorative

Le mamme hanno diritto a due ore (due riposi di un'ora ciascuna, anche cumulabili) al giorno quando l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore oppure a un'ora se l'orario è meno di sei ore. Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al papà, in alternativa alla mamma o quando il figlio è affidato solo a lui.

Astensione obbligatoria e facoltativa

La legge prevede un periodo durante il quale la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro. Questo periodo prevede i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. La lavoratrice può posticipare il periodo: un mese prima del parto e quattro mesi dopo.

Il diritto all'astensione obbligatoria è stato esteso anche al padre che ne può usufruire in alternativa alla madre

L'astensione obbligatoria può essere anticipata nel caso di gravidanza a rischio oppure se le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro e quando è impossibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

L'astensione facoltativa per la lavoratrice madre è di sei mesi dopo il periodo di astensione obbligatoria; per il padre di sei mesi dalla nascita del bambino.

Nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice percepisce un'indennità a carico dell'Inps pari al 100% dello stipendio; durante l'astensione facoltativa pari al 30%.

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