Avv. Nicola Perrotti
Il codice civile riconosce ai figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) gli stessi diritti dei figli legittimi (nati nel matrimonio), anche se è rimasto in vigore un comma in tema di successione che prevede un trattamento diverso nel caso in cui ci siano sia figli legittimi sia figli naturali.
"Nel nostro ordinamento, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tra i figli legittimi e quelli naturali non c’è alcuna differenza davanti alla legge - spiega l’avvocato Nicola Perrotti, consulente legale in materia di diritto di famiglia dell’associazione Ama (Auto mutuo aiuto) - le posizioni sono state assolutamente parificate”.
“L’unica differenza che ancora oggi resiste nel quadro legislativo tra figli nati da coppie di fatto o da coppie di genitori sposati tra loro riguarda il diritto successorio perché – continua Perrotti - l’articolo 537, “Riserva a favore dei figli legittimi e naturali”, nel terzo comma stabilisce che se “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano”.
“Nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge per abrogare questo comma – spiega ancora l’avvocato - ma con la caduta del governo, nella primavera di quest’anno e le successive elezioni, tutto si è arenato”.
A parte questo comma, tra figli legittimi e figli naturali non c’è alcuna differenza neanche per quanto riguarda i rapporti con i nonni e gli altri parenti. Spiega Perrotti: “La legge sull’affidamento condiviso (n. 54/2006) ha introdotto il nuovo art. 155 Cod. Civ per il diritto di visita ai nonni in base al quale “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Così facendo, “ha stabilito un diritto in capo ai minori ed eliminato ogni possibile differenza tra figli legittimi e naturali”.
“Il regime dunque è identico per i figli naturali e legittimi, anche per quanto riguarda il caso di adottabilità del minore, per esempio, da parte dei nonni in caso di morte contemporanea dei genitori – dice Perrotti -. Va infatti valutato lo stato di abbandono del minore e la valutazione ricade in capo al giudice ordinario che deve applicare criteri che non sono solo economici ma psicofisici e di effettivo legame esistente tra i nonni e il nipote che sia figlio di coppia sposata o meno”.
I conviventi tra loro però sono meno tutelati degli sposati. L'art. 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Inoltre il Codice civile disciplina espressamente i diritti e i doveri dei coniugi e i relativi rapporti patrimoniali. Per le coppie di fatto invece non c'è una disciplina legislativa analoga a quella delle coppie coniugate. Diversi disegni di legge (Pacs, patti civili di solidarietà e Dico, diritti e doveri tra conviventi) sono caduti nel dimenticatoio.
La giurisprudenza però ha fatto passi avanti su diversi punti: la Corte costituzionale ha riconosciuto al convivente il diritto di successione nel canone di locazione e in altra occasione il danno morale subito dal partner superstite, in caso di uccisione del convivente; inoltre la Cassazione ha sancito in diverse sentenze la possibilità per il convivente di non restituire quanto spontaneamente ricevuto dall'altro, il diritto di un lavoratore a ottenere dall'Inail un indennizzo per un infortunio in cui era incorso nel tragitto casa-lavoro, nonostante l'abitazione fosse della compagna convivente. Ha anche confermato la decisione di negare al detenuto il gratuito patrocinio in quanto il reddito della convivente costituisce reddito familiare.
Alcuni comuni inoltre hanno istituito i registri delle coppie civili: il primo è stato Empoli nel 1993, seguito da molti altri tra cui Arezzo, Ferrara, Firenze, Perugia, Pisa, Torino, ecc. Mentre la regione Puglia nel 2006 ha varato una legge regionale che estende i servizi sociali alle unioni di fatto e alle coppie gay.
I conviventi però non hanno tutti i diritti degli sposati, in particolare: non possono ottenere la pensione di reversibilità (ci sono però alcune eccezioni previste da casse autonome rispetto all'Inps), in caso di rottura non hanno diritto al mantenimento, possono ereditare solo per testamento fatta comunque salta la quota necessaria. Come tutelarsi?
“Quando c’è una convivenza stabile si consiglia di fare testamento e eventualmente regolare con un accordo separato la gestione di una eventuale crisi,” dice l’avvocato Perrotti. “Si tratta di una semplice scrittura privata che si può fare da soli. Affidarsi a un professionista, avvocato o notaio, può però essere utile. Non solo per verificare le condizioni ma anche perché il documento si deposita il documento. Non si sa mai ... se ne vedono di tutti i colori“.
Hai ancora dubbi? Chiedi un parere all' avvocato
Leggi anche l'articolo Separazione con figli, come gestirla
|
DA LEGGERE: Sposami ancora di Laura Logli (Cairo Editore), 12 euro Un saggio socio-giuridico per capire perché di questi tempi la famiglia è così sotto pressione e le relazioni tra i due sessi sono così complicate. Parla anche di diritti negati ai papà separati e contiene consigli utili per capire come tutelarsi quando il matrimonio finisce o nel caso in cui si sia scelta la strada della convivenza anziché del matrimonio. |


















Buongiorno, io ed il mio compagno, conviviamo da circa 6 anni ed abbiamo una bambina di 4 anni.
Non riesco a capire una cosa, cosa succederebbe alla bambina nel caso venissimo a mancare entrambe ????
Sarebbe affidata immediatamente ai nonni o vi sarebbe una procedura differente non essendo sposati ???
Grazie mille
buon giorno ,mi chiamo elvira ,sono cittadina svizzera e vivo in sardegna, io ed il mio convivente
(deceduto 5 anni fa) abbiamo acquistato insieme una casa in sardegna,abbiamo avuto un figlio ed ora vorrei sapere se lui puo pretendere la sua parte della eredita , ed a quanto in percentuale gli spetta ,nota bene che alla morte del suo papa, abbiamo fatto la sucessione a norma di legge,ora la mia domanda e che non essendo sposati ho solo il diritto al 50 per cento ,oppure anche il restante di quota ad un quarto? grazie della risposta
un esempio in cui fede e fedina diventano elementi di discriminazione: http://piacenzaonweb.wordpress.com/2011/11/17/a-cadeo-il-bonus-bebe-solo-a-coppie-sposate/
Salve Avvocato, io convivo con il mio compagno da circa 2 anni, vorrei sposarmi e avere dei figli, lui non è molto convinto, teme che in caso di un'eventuale separazione la casa di sua proprietà possa per legge essere abitata solo da me,ora le chiedo...esiste una scrittura privata o un contratto in cui lui possa essere tutelato sotto questo aspetto? Un qualcosa che faccia in modo che io rinunci a questa benedetta casa? GRazie.Distinti saluti Vanessa
salve avv.sono un ragazzo peruviano e convivo con la mia compagna da 9 anni abbiao due figlie naturali e adesso ci siamo separanso perche non andiamo d accordo,vorrei spiegarli,lei a la casa di propieta con la madre e la tiene affittata invece dove abbitiamo adesso la tengo in affitto io e la pago completamente io,lei vuole che me ne vada via de casa,ma vuole pure che le dia 350 euro ppiu 258 de assegno famigliare io sono dependenti e guadagno tra 1200 e 1300 come posso fare per rivolrgermi a una legale per finire tutta questa historia.
- 1
- 2
- 3
- >
- »
(13 Commenti)