Diritto di famiglia

Convivenza o matrimonio?

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Diritto di famiglia: Convivenza o matrimonio?

Avv. Nicola Perrotti

Il codice civile riconosce ai figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio) gli stessi diritti dei figli legittimi (nati nel matrimonio), anche se è rimasto in vigore un comma in tema di successione che prevede un trattamento diverso nel caso in cui ci siano sia figli legittimi sia figli naturali.

"Nel nostro ordinamento, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, tra i figli legittimi e quelli naturali non c’è alcuna differenza davanti alla legge - spiega l’avvocato Nicola Perrotti, consulente legale in materia di diritto di famiglia dell’associazione Ama (Auto mutuo aiuto) - le posizioni sono state assolutamente parificate”.

Ma le coppie di fatto sono meno tutelate

L'art. 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Inoltre il Codice civile disciplina espressamente i diritti e i doveri dei coniugi e i relativi rapporti patrimoniali.

Per le coppie di fatto non c'è una disciplina legislativa analoga a quella delle coppie coniugate.

Il convivente, per esempio, non ha diritti di successione nei confronti del compagno o compagna, quindi l'unica possibilità per ereditare è il testamento.

Inoltre se la convivenza finisce non c'è obbligo di mantenimento del partner economicamente più debole.

“L’unica differenza che ancora oggi resiste nel quadro legislativo tra figli nati da coppie di fatto o da coppie di genitori sposati tra loro riguarda il diritto successorio perché – continua Perrotti - l’articolo 537, “Riserva a favore dei figli legittimi e naturali”, nel terzo comma stabilisce che se “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano”.

“Nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge per abrogare questo comma – spiega ancora l’avvocato - ma con la caduta del governo, nella primavera di quest’anno e le successive elezioni, tutto si è arenato”.

A parte questo comma, tra figli legittimi e figli naturali non c’è alcuna differenza neanche per quanto riguarda i rapporti con i nonni e gli altri parenti. Spiega Perrotti: “La legge sull’affidamento condiviso (n. 3537/2006) ha introdotto il nuovo art. 155 Cod. Civ per il diritto di visita ai nonni in base al quale “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Così facendo, “ha stabilito un diritto in capo ai minori ed eliminato ogni possibile differenza tra figli legittimi e naturali”.

“Il regime dunque è identico per i figli naturali e legittimi, anche per quanto riguarda il caso di adottabilità del minore, per esempio, da parte dei nonni in caso di morte contemporanea dei genitori – conclude Perrotti -. Va infatti valutato lo stato di abbandono del minore e la valutazione ricade in capo al giudice ordinario che deve applicare criteri che non sono solo economici ma psicofisici e di effettivo legame esistente tra i nonni e il nipote che sia figlio di coppia sposata o meno”.

Hai ancora dubbi? Chiedi un parere all' avvocato

 

Questioni spinose: leggi l'articolo Separazione con figli, come gestirla

autore

Francesca Paola Rampinelli


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