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Il congedo maternità obbligatorio: che cos'è?

di Alice Dutto - 05.05.2016 - Scrivici

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Fonte: Alamy.com
Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori

Il congedo di maternità obbligatorio (chiamato anche “astensione obbligatoria” dal lavoro) è un periodo di 5 mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro.

Congedo di maternità obbligatorio
Dal 2000 è stata introdotta la possibilità per la lavoratrice dipendente di continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese e di prolungare il periodo di congedo post partum, a condizione che il medico attesti lo stato di buona salute. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori.

L’obbligatoria riguarda dal 2007 anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, mentre non è prevista per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) assicurate alle relative gestioni Inps. Tali lavoratrici, inoltre, non hanno diritto all’interdizione anticipata/ posticipata del congedo di maternità, che spetta invece alle dipendenti in caso di complicazioni di salute e che, se debitamente accertato, è pagato come il congedo obbligatorio prima e come malattia dopo.

DA SAPERE

«In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità e ritornare a fruirne dalla data di dimissione del bambino - spiega l'avvocato del lavoro Francesca Claudia Scotti dello Studio Legale Scotti -. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato ad un’attestazione della compatibilità dello stato di salute della donna ed è esercitabile anche per il caso di adozione/affidamento e per lavoratrici autonome (Modifica introdotta da D.lgs. 80/2015 attuativo del Jobs Act)».


Congedo di maternità lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome previste dal testo unico su paternità e maternità (articolo 66 dlgs 151/2001) – artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne – hanno diritto a un trattamento economico di maternità (anche se hanno continuato a lavorare) pari all’80% della retribuzione, per cinque mesi. Non hanno, quindi, l’obbligo di astensione dal lavoro.

Tale indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Modifica sulla paternità introdotta con il D.lgs 80/2015 (attuativo del Jobs Act).

DA RICORDARE

In caso di parto gemellare o di adozioni/affidamenti plurimi il periodo di congedo di maternità non viene raddoppiato: e ha quindi la medesima durata prevista per i casi di parto singolo o di adozione/affidamento di un solo minore.

Interruzione di gravidanza
Tema molto delicato è quello dell’interruzione di gravidanza: l’eventuale assenza dal lavoro per aborto (entro 180 giorno dall’inizio di gravidanza) è considerata “malattia”; anche ai fini retributivi. L’interruzione di gravidanza dopo tale periodo è considerata, a tutti gli effetti, parto e dà quindi diritto al congedo per maternità.

Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) in caso di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il terzo mese dall’inizio della gestazione, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di 30 giorni.

«In caso di interruzione oltre i 180 gg dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso alla nascita o durante il congedi di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere

in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 gg al datore e purché vi sia attestazione medica favorevole» precisa Francesca Claudia Scotti.

Il congedo facoltativo

Il periodo di congedo facoltativo è invece di 6 mesi ed è retribuito al 30% dello stipendio fino al 6° anno di vita del bambino, ma si può utilizzare fino al 12° anno del bambino (in questo caso non è retribuito). Il congedo facoltativo è detto anche “congedo parentale” perché può essere utilizzato, in via alternativa, dalla mamma o dal papà.
«Può essere ora usufruito giornalmente oppure su base oraria - spiega Scotti -. La fruizione su base oraria può essere disciplinata dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Se la contrattazione collettiva nulla prevede, la fruizione è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso nel quale ha iniziato il congedo parentale. Non è però cumulabile la fruizione oraria con altri permessi o riposi previsti dal D.lgs 151/2001 (testo unico sulla maternità e paternità), come ad esempio quelli per l'allattamento. Modifiche introdotte con D.lgs 80/2015 (che è uno dei decreti attuativi del Jobs Act)».

NOTA BENE

Il periodo di congedo di maternità vale a tutti gli effetti per il calcolo dell’anzianità di servizio, con tutto ciò che ne deriva (maturazione ferie, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, progressioni di carriera e tutto ciò che è previsto dai contratti collettivi). Il periodo di congedo di maternità è inoltre considerato come periodo utile per il diritto e la determinazione della misura della pensione. L’accredito della contribuzione figurativa spetta anche per i periodi di congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che, al momento della domanda, l’interessata possa far valere almeno cinque anni di contribuzione.

Leggi il nostro speciale: Maternità e lavoro: i diritti delle mamme

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