Il 31 gennaio scade la domanda per chiedere il contributo a sostegno delle famiglie numerose (cioè con almeno tre figli minorenni, anche adottivi). Ne hanno diritto i cittadini italiani, i cittadini comunitari residenti in Italia, i cittadini dei dieci Paesi di nuova adesione e dallo scorso anno anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
L’importo mensile è di 129,79 euro (per un importo complessivo su base annua pari a 1.687,27 euro erogati in 13 mensilità) e spetta a quei nuclei familiari che non superano il valore ISE stabilito annualmente: per l’anno 2010 non deve essere superiore a 23.362,70.
La domanda va inoltrata al Comune di residenza, anche se l’Inps di competenza eroga l’assegno.
L’assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli non residenti in Italia e con un’età superiore ai 18 e inferiore ai 21 anni se: sono studenti (iscritti a una scuola secondaria di 1° o 2° grado, a un corso di formazione professionale o di laurea) o apprendisti (oppure ultradiciottenni anche non studenti o apprendisti, nel caso in cui si trovino, a causa di un’infermità fisica o mentale, nell’impossibilità di lavorare) e se il nucleo familiare è composto da almeno 4 figli con età inferiore ai 26 anni, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, lavoratore, disoccupato, ecc.).
Alla domanda in questo caso vanno allegati il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato.
Non è cambiato nulla rispetto al 2010, per quanto riguarda gli assegni maternità e Inps a sostegno delle famiglie. Leggi quali sono le condizioni per ottenere questi aiuti
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