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Separazione e figli tra coppie omosessuali: secondo la Consulta anche il genitore non biologico ha gli stessi diritti di un genitore tradizionale

di Niccolò De Rosa - 03.10.2016 - Scrivici

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Svolta nella contesa tra una coppia di donne omosessuali nel palermitano: per tutelare l'interesse dei minori, verrà riconosciuto anche alla madre non biologica il diritto di vedere ed educare i propri figli

In questo articolo

A Palermo la separazione di una coppia di donne omosessuali potrebbe scrivere una nuova pagina nel corso di riconoscimento civile dei genitori "non-tradizionali".

I FATTI

Le due donne in questione erano ricorse alla fecondazione in Spagna per diventare madri e, grazie ad un donatore di sperma, avevano avuto due gemellini che però ora, al termine della storia d'amore, si trovano al centro della diatriba giuridica: la madre biologica infatti non vorrebbe riconoscere all'ex compagna la possibilità, se non in maniera sporadica, di vedere i bambini, né tantomeno, di passarci insieme la notte.

I FATTI

LA BATTAGLIA LEGALE

Il 6 aprile del 2015, il Tribunale di Palermo riconosce alla madre non biologica il diritto di perpetrare il rapporto stabile con i gemelli (fissandone anche le modalità) che si era venuto a creare nel tempo nonostante l'assenza di un patrimonio genetico condiviso. Ciò tutelerebbe l'integrità motiva dei minori, i quali non si vedrebbero privati di una figura che fino a poco tempo prima era stata molto presente nel loro quotidiano. Lo stesso tribunale però prende atto che la donna non ha alcuna legittimazione giuridica per rivendicare il suo diritto di partner.

Puntuale la contestazione della parte avversaria, la quale ricorre subito in Appello forte del fatto che l’ex compagna non possa rivendicare alcun diritto, legale o biologico, sui suoi figli. L'unica cosa che è disposta a concedere, sarebbe la possibilità di lasciarle un solo pomeriggio a settimana per stare con i bambini.

Giunti a questo punto però, la Corte di Appello sospende la decisione del tribunale e, al termine di lunghe riflessioni, rimette tutto nelle mani della Consulta.

Motivo del rinvio è l'articolo 337-ter del codice civile il quale, pur professando l'importanza del mantenimento dei rapporti con entrambe le figure educative, non prevede il caso in cui uno dei due soggetti non sia un genitore naturale (pur essendo madre di fatto).

L'ESITO

Ecco dunque che la Consulta, analizzato approfonditamente il caso e affidandosi alla Convenzione dei diritti dell'Uomo, decide che anche se il partner che non possiede né un legame biologico né un vincolo giuridico riconosciuto con i figli, può ugualmente continuare il rapporto che ha avuto fino a quel momento con loro e far pesare così i suoi diritti nella coppia verso i figli stessi.

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