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Decreto Caivano: pene più severe per chi non manda i figli a scuola

di Ines Delio - 13.11.2023 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Decreto Caivano: le misure per chi non manda i figli a scuola e per la sicurezza dei minori in ambito digitale

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Decreto Caivano

L'8 novembre scorso, la Camera dei Deputati ha dato il via libera, con alcune modificazioni, al decreto legge 121/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale". Si tratta del cosiddetto "Decreto Caivano". Ecco cos'è e cosa prevede.

Decreto Caivano: cos'è e come nasce

Il Decreto Caivano rappresenta una stretta dura in tema di criminalità organizzata ed elusione scolastica sul territorio. Un provvedimento stabilito dal governo Meloni per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile nel comune di Caivano dopo lo stupro delle due cugine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di minorenni.

Nonostante il nome con cui è stato ribattezzato il provvedimento, le misure non riguardano solo il paese a nord dell'area metropolitana di Napoli ma, nelle intenzioni del governo, si pongono l'obiettivo di dare una stretta alla criminalità minorile anche nel resto d'Italia. In arrivo, anche pene più severe per chi non manda i figli a scuola, che prevedono fino a due anni di reclusione.

Decreto Caivano e obbligo di istruzione

Di seguito le principali norme introdotte dal Decreto Caivano, relative al rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione.

  • Il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori che non sono in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce il responsabile dell'adempimento dell'obbligo invitandolo ad ottemperare alla legge.
  • I dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
  • Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
  • Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione la persona responsabile invitandola ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
  • Il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Analogamente, il dirigente scolastico procede ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.
  • Confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa.
  • Le nuove misure si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Assegno di inclusione

L'assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. A tal fine è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione.

In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Decreto Caivano e sicurezza dei minori in ambito digitale

Tre le misure del Decreto Caivano c'è anche l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura di tali servizi, al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori. I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici.

Ai giovani tra i 14 e i 18 anni responsabili di violenze potrebbe essere vietato l'utilizzo di strumenti come computer e telefoni cellulari. Il limite per la custodia cautelare per i minorenni è stato ridotto da 9 a 6 anni.

Per i maggiorenni, resta a 5 anni.
Ai ragazzi dai 14 anni in su può essere, inoltre, applicato il "Daspo Urbano", un divieto che impedisce l'accesso a specifiche zone della città, che viene comunicato ai genitori o a chi detiene la potestà genitoriale.

Potenziamento del Piano per Asili nido

Con il Decreto Caivano si autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella suddetta fascia di età.

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