Siamo già a metà ottobre, il nido è già iniziato da un po'. Hai già fatto richiesta per il bonus asilo nido?
A ricordarlo è l'Inps.
E' un nuovo aiuto diverso dal bonus baby sitter e asilo nido, perché spetta a tutte le famiglie che iscrivono il proprio figlio all'asilo nido pubblico o privato a prescindere dal reddito.
E' previsto un rimborso, che avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento. Secondo quanto riporta l'istituto di previdenza nel post sul social network, potranno verificarsi due possibilità:
Per i nati dopo il 1 gennaio 2016 che cominceranno a frequentare o continueranno a frequentare l’asilo nido nel 2018 bisogna attendere il nuovo bando e i nuovi stanziamenti previsti per il prossimo anno. La domanda per i mesi frequentati nel 2018 potrà, dunque, essere presentata solo nell’anno a venire.
l bonus spetta ai genitori di bimbi da 0 a tre anni nati o adottati dal 1° gennaio 2016, iscritti a nido pubblici o privati. Non c'è un limite di reddito: non è previsto infatti un tetto ISEE per ottenere il contributo.
I requisiti sono:
La domanda deve essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2017
E' importante procurarsi i dati di accesso all'area riservata ai servizi per il cittadino. Per fare questo basta effettuare la registrazione sul sito dell'INPS, conservare la prima parte del PIN che verrà inviato sul numero di telefono associato all'account e attendere che venga spedita la seconda parte per via postale. Una volta effettuata la registrazione e inserito il codice PIN, la domanda potrà essere compilata.
Il mezzo di pagamento è quello prescelto dal richiedente tra:
Ogni mese il richiedente deve confermare che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Info: www.inps.it