Sono 80 euro al mese (o 160 per chi ha un ISEE inferiore a 7.000 euro) e vengono erogati alle famiglie con figli nati, adottati o in preaffido tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 con ISEE inferiore a 25.000 euro.
L'assegno viene erogato fino ai tre anni del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare in seguito all'adozione.
È il famoso "bonus bebè" o "assegno di natalità" che l'Inps eroga e gestisce dal 2015 a tutte le famiglie aventi diritto.
A seguito di un monitoraggio delle mensilità è emerso che molti aventi diritto nel 2015 e/o nel 2016, non hanno ancora provveduto a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile per il rilascio dell'ISEE per il 2017.
L’inadempienza ha comportato la sospensione dei pagamenti per l’anno in corso.
Con il messaggio 10 novembre 2017, n. 4476, l’Istituto comunica che "per poter riattivare l’erogazione delle mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti beneficiari presentino la DSU per l’anno in corso, entro il 31 dicembre 2017.
Questo adempimento è necessario ai fini dell’ ISEE minorenni 2017.
La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini avrà come conseguenza, non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2016 e in alcuni casi nel 2015".
Come ricorda l'Inps, in generale del DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate. Quindi se anche la domanda di assegno si presenta una sola volta, è necessario rinnovare la DSU per la verifica annuale dell'ISEE.
Questa misura è necessaria perché la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito previsto dalla legge per accogliere le domande, ma anche per continuare a beneficiare dell'assegno negli anni successivi.
Ecco un caso presentato dall'Inps a titolo esemplificativo
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017".
Leggi anche tutti gli aiuti alla famiglia 2017 e quelli in previsione per il 2018
Per approfondire: INPS: Assegno di natalità, rinnovo ISEE per le mensilità del 2017 ; Assegno di natalità (bonus bebè);
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017.
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