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Coronavirus: congedo parentale e voucher baby sitter, le nuove misure

di Sara De Giorgi - 12.03.2020 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con le misure di sostegno per aiutare le famiglie ad affrontare la chiusura delle scuole a causa del contagio da Covid19. Consistono in in 15 giorni di congedo parentale e in un voucher di 600 euro per aiuti familiari.

In questo articolo

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il maxi decreto anti-coronavirus.

Le misure di sostegno per aiutare le famiglie nella battaglia contro il coronavirus sono in particolare due.

Congedo parentale e voucher baby-sitter

Congedo parentale: in cosa consiste

Sono in arrivo due strumenti. In primo luogo, il congedo parentale: 15 giorni ripartiti tra padre e madre in modo proporzionale (e non fruibile contemporaneamente) e valido per tutti i genitori con figli sotto i 12 anni a partire dal 5 marzo.

Il congedo sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di bimbi disabili.

Sarà inoltre riconosciuto un congedo speciale e non retribuito per chi ha figli tra 12 e 16 anni.

Il motivo principale di questa scelta è la chiusura delle scuole a causa dell'emergenza epidemiologica.

Per chi è valido

L'indennità vale per

  • genitori lavoratori dipendenti nel settore privato
  • genitori lavoatori iscritti in via esclusiva alla gestione separata
  • genitori lavoratori autonami iscritti all'Inps

Condizioni

Si può usufruire del congedo a patto che non ci sia l'altro genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Voucher baby sitter: in che cosa consiste

In secondo luogo, è stato istituito un voucher baby sitter di al massimo 600 euro, che sale a 1000 nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di baby sitter e aiuti familiari.

E' un'alternativa ai congedi parentali, rivolto a genitori lavoratori dipendenti con figli sotto ai 12 anni.

Viene erogato mediante il libretto famiglia.

Per approfondire, vediamo come è strutturato il congedo parentale, secondo quanto è riportato sul sito dell'INPS. 

In questo articolo:

Congedo parentale, a chi è rivolto

Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori affinché si possano occupare del bambino che è nei primi anni di vita. Riguarda le lavoratrici e i lavoratori indipendenti che sono genitori biologici di bambini entro i 12 anni.

Per i genitori adottivi o affidatari la misura spetta entro i primi 12 anni dall'arrivo del bambino nella famiglia. 

Congedo parentale, come funziona

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi divengono 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Come riporta il sito dell'INPS, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Congedo parentale, indennità

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Congedo parentale, come fare domanda

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  •  Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  •  enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 

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Aggiornato il 16.03.2020

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