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Ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni fiscali

di Centro studi Sintesi - 05.03.2014 - Scrivici

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Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015

E' prevista una detrazione d’imposta Irpef per coloro che sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia.

 

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Quali sono le condizioni per aver diritto alla detrazione

Possono beneficiare dell’agevolazione le seguenti categorie:

  • il proprietario o il nudo proprietario;

  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

  • l’inquilino o il comodatario;

  • i soci di cooperative divise e indivise;

  • i soci delle società semplici;

  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è normalmente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015;

  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

I lavori per i quali spetta la detrazioni, su unità immobiliari residenziali e su edifici residenziali, sono i seguenti:

  • la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. (Si vedano le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);

  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

  • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;

  • Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.

    La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna;

  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;

  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (furti, etc.). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;

  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;

  • Sono detraibili anche le prestazioni professionali connesse alle opere, le spese per l’acquisto di materiali, per perizie, l’Iva sostenuta, oneri di urbanizzazione, etc.

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

Quanto vale la detrazione fiscale

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Come richiedere la detrazione fiscale

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  • Inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;

  • Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;

  • Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

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Legge/provvedimento di riferimento

  • Testo Unico delle imposte dirette 917/1986, art. 16bis;

  • Dpr n. 380 del 6 giugno;

  • Dl n. 70 del 13 maggio 2011, art. 7;

  • Dl 83/2012, art. 11;

  • Dl 63/2013, art. 16.

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