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Assegno familiare per coltivatori diretti

di Centro studi Sintesi - 17.01.2014 - Scrivici

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L'assegno è a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori (coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali) il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiori ai limiti stabiliti dalla legge

Che cos’è

Una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo inferiore a limiti stabiliti annualmente dalla legge. Viene erogata dall’INPS.

Condizioni per aver diritto all’assegno:

L’assegno viene erogato alle seguenti categorie:

  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

  • ai piccoli coltivatori diretti;

  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Si ha diritto a un assegno per ogni familiare vivente a carico che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile. Si intendono per redditi quelli assoggettabili all’IRPEF, sono esclusi redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

I familiari a carico per i quali può esser richiesto il beneficio sono:

  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

  • i figli o equiparati anche se non conviventi:

    • di età inferiore a 18 anni;

    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);

    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);

    • inabili al lavoro (senza limiti di età);

  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:

    • di età inferiore a 18 anni;

    • apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);

    • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);

    • inabili al lavoro (senza limiti di età);

  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

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Requisiti Isee e altro

I redditi del nucleo familiare considerati per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

È pubblicata annualmente dall’INPS una circolare coi limiti di reddito (del nucleo e dei beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari, per l’anno 2014 risultano così fissati:

  • Euro 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

  • Euro 1235,69 per due genitori ed equiparati.

Quanto vale

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri l’importo mensile è pari a € 8,18 per ogni familiare a carico. Per i pensionati è pari a € 10,21 per ogni familiare a carico.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • Web – dal sito INPS coi servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;

  • Telefono – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento;

  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Termine per presentare le domande

Non vi è un termine per la presentazione.

Link per saperne di più e chiedere informazioni

Legge/provvedimento di riferimento

D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari) e successivi;

Circolari annuali INPS.

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