Che cos’è
Un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
Condizioni per avere diritto al beneficio
Il nucleo familiare deve essere composto da:
Dichiarante
Coniuge, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato
Figli ( legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro
Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni, del dipendente o pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti o senza limiti di età, nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia una età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti. Ciò è valevole solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell'assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.
I limiti di reddito sono stabiliti di anno in anno da apposita circolare.
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Come richiederlo
La domanda di ammissione al beneficio deve essere richiesta tramite i seguenti canali:
al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali attraverso uno dei seguenti canali:
via web attraverso il portale dell'INPS - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";
attraverso il numero 803164 o il numero 06164164 da rete mobile.
Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Quanto vale
L’importo erogato dipende dalla combinazione della fascia di reddito e dalla composizione del nucleo familiare. Fino al 30 giugno 2014 sono in vigore gli importi della circolare INPS numero 84 del 23-05-2013.
L'assegno viene pagato:
dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
direttamente dall'INPS nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Termine per presentare le domande
La domanda con decorrenza 1° luglio di ogni anno, deve essere presentata all'Ufficio responsabile del trattamento economico non appena il dipendente è in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente.
Link per saperne di più e chiedere informazioni
Legge/provvedimento di riferimento
D.L. 13/3/1988, n.69 (art. 2)
Legge 13/5/1988, n.153
Legge 27/12/2006, n.296 (art. 1 comma 11) (Finanziaria 2007)
Circolare IGOP n°26 del 4 giugno 2013
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