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Fecondazione eterologa, rimane il divieto

di Sarah Pozzoli - 23.05.2012 - Scrivici

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La Consulta rinvia gli atti ai tribunali che avevano promosso i ricorsi, chiedendo di valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011. Quest'ultima aveva stabilito che impedire per legge alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa non è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Resta per ora in vigore il divieto della fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia, previsto dalla Legge 40/2004. E' quanto emerge dalla sentenza emessa ieri dalla Corte costituzionale che non ha però bocciato l'eterologa in se, ma ha deciso di rinviare gli atti ai tribunali che avevano promosso i ricorsi. Secondo la Consulta, devono valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011.

LE REAZIONI ALLA DECISIONE DELLA CONSULTA La decisione apre immediatamente il dibattito. Secondo l'ex sottosegretario alla salute Eugenia Roccella, ''la questione della legittimità del divieto di fecondazione eterologa, anche se non lo è formalmente, è nella sostanza chiusa". Di parere opposto gli avvocati delle coppie promotrici dei ricorsi contro il divieto di fecondazione.

Secondo l'avvocato Filomena Gallo, legale della coppia il cui ricorso ha dato l'avvio all'iter istituzionale che ha portato al pronunciamento della Consulta, la Corte ha espresso una posizione ''interlocutoria'', lasciando la possibilità ai magistrati che hanno sollevato dichiarazione di incostituzionalità di riformulare il quesito, non avendo però come parametro la sentenza della Corte Ue per i diritti dell'uomo che aveva legittimato il 'no' all'eterologa.

Sulla stessa linea d'onda l'avvocato Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Milano e legale di alcune coppie. "E' una 'decisione interlocutoria, coi cui la Consulta dà spazio ai giudici che poi torneranno di fronte alla Corte stessa. Sono contenta - ha commentato - che la Corte non abbia chiuso la questione, ma l'abbia lasciata aperta e sono fiduciosa che tornerà ad affrontarla quando tra un anno, un anno e mezzo, i Tribunali gliela riproporranno'".

I PRECEDENTI DELLA LEGGE 40 ALLA CONSULTA - Cinque volte in tutto la legge 40 è finita sui banchi della Corte Costituzionale (nel 2005, due volte nel 2009 e una nel 2010 e infine ora). Se si considerano anche i ricorsi per altre parti della legge come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione sonocomplessivamente 16 le volte che i giudici hanno ordinato l'esecuzione delle tecniche di fecondazione secondo i principi Costituzionali affermando i diritti delle coppie e non secondo la legge 40.

Ecco i principali interventi:

  • 2004: Il tribunale di Cagliari ha affermato che non c'è differenza tra gravidanza ottenuta con Pma e gravidanza naturale. Se sussistono i presupposti per accedere alla 194 la donna può abortire. Una donna a causa dell'obbligo contemporaneo di impiantare tutti gli embrioni prodotti aveva avuto un gravidanza trigemina. Il giudice ha permesso l'aborto.

  • 2007: una sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi preimpianto è consentita. Decisione ribadita anche dal tribunale di Firenze per un altra coppia, consentendo l'indagine preimpianto.

  • 2008: il Tar del Lazio, oltre ad annullare le linee guida per l'applicazione della legge per ''eccesso di potere'' nella parte in cui vietavano le indagini cliniche sull'embrione, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l'obbligo del contemporaneo impianto.

  • 2008: il tribunale di Firenze per due procedimenti diversi ha sollevato nuove questioni di costituzionalità sul limite della creazione di soli tre embrioni. Inoltre il giudice ha formulato ''anche una proposta per ampliare la possibilità di congelare gli embrioni in più. Nel 2009 la Consulta ha accolto la prima parte delle osservazioni con sentenza 151 del 1° aprile, quanto alla seconda parte è stato introdotta una deroga al divieto dicrioconservazione degli ovuli.

  • 2010: il tribunale di Salerno ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto a una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l'Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1. Seguono decisioni in tal senso presso i tribunali di Firenze, Bologna e Salerno per altre coppie. In tutti questi casi il giudice consente anche le indagini preimpianto sull'embrione e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani.

I VIAGGI ALL'ESTERO Secondo un'indagine dell'Osservatorio sul turismo procreativo, nel 2010 sono state 2.700 le coppie che si sono rivolte a centri all'estero per poter ricorrere alla fecondazione eterologa.

Complessivamente le coppie che si rivolgono a queste tecniche per avere un bambino erano 4mila. I costi per andare nei centri stranieri variano: dai 2.500-3.000 euro dell'Ucraina ai 7.000- 8.000 della Spagna. Quest'ultima è la meta principale di chi cerca un donatore e le coppie italiane in trattamento sono circa 1.400. La Spagna è una delle destinazioni privilegiate poiché adotta una legge che consente la fecondazione assistita per le donne single, l'ovodonazione, l'embrio-donazione nonché l'anonimato dei donatori.

LA LEGGE 40 IN PILLOLE

  • DIAGNOSI PREIMPIANTO: ''La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano - si legge nell'articolo 13 comma 2 della legge - è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative''. Nell'articolo 14 comma 5 si legge inoltre che le coppie ''sono informate sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero''.

  • ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci.

  • NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.

  • CHI PUO' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.

  • EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

  • OBIEZIONE COSCIENZA: Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

  • NUMERO EMBRIONI PRODOTTI: Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha in parte bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita (sentenza pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 maggio 2009) si fissano due importanti principi: l'autonomia del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare (non più limitato a tre) ed il ricorso al congelamento di quegli embrioni "prodotti ma non impiantati per scelta medica''.

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