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Fecondazione, guida alla legge 40

di Franco Teruzzi - 24.04.2009 - Scrivici

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Il provvedimento permette la fecondazione assistita alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, coniugate o conviventi. Vieta la fecondazione eterologa, cioè il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia e la sperimentazione sugli embrioni.

Attenzione

: questo articolo è stato scritto nel 2009. Negli anni successivi, la Legge 40 è andata incontro a ulteriori modifiche: per un quadro attuale della situazione, andare all'articolo Fecondazione assistita, cosa prevede la legge italiana

Nel febbraio del 2004 il Parlamento italiano ha approvato la prima legge del nostro paese per regolamentare la fecondazione assistita. La legge 40/2004 non ha avuto in iter facile sin dal principio, come era facile prevedere trattando una materia tanto delicata in termini di etica e di morale. E molte associazioni, medici e famiglie l'hanno combattuta strenuamente prima e dopo la sua approvazione.

Nell'anno successivo alla sua approvazione, il 2005, si è anche svolto un referendum abrogativo per smantellare i punti più controversi della Legge 40, senza esito per il mancato raggiungimento del quorum.

Ma recentemente, il 1° aprile 2009, la consulta si è espressa su dei ricorsi alla legge, dichiarandone incostituzionali alcuni punti.

Ma che cosa dice, in sintesi, la legge 40? E come cambia alla luce della sentenza della Corte Costituzionale?

  • Che cos'è la fecondazione assistita. Per la legge 40 la fecondazione assistita (chiamata tecnicamente PMA – Procreazione Medicalmente Assistita) è la pratica medica atta a "favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità".

  • Chi può accedere alla fecondazione assistita. La pratica nel territorio italiano è consentita alle coppie maggiorenni sterili di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. L'infertilità o la sterilità della coppia devono essere certificate dal medico.

La fecondazione assistita è preclusa ai single, alle coppie omosessuali e alle “mamme-nonne” (non viene precisata però l'età fertile), così come è vietata la fecondaziopne post-mortem (del padre).

  • Numero massimo di embrioni impiantabili. L'art. 14 al comma 2 afferma che non può essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico impianto, cioè tre al massimo, e tutti gli embrioni prodotti devono essere impiantati in utero. Questo è l'articolo dichiarato incostituzionale dalla recente sentenza del 1° aprile.

Il rischio di fecondare solo tre ovuli per ottenere al massimo tre embrioni limita molto le possibilità.

La resa nelle fecondazioni in vitro, come in natura, non è infatti sempre al 100% e quindi una donna sottoposta a stimolazione ormonale potrebbe non arrivare all'impianto degli embrioni necessari alla riuscita. Questo è penalizzante per le donne in età avanzata e nell'infertilità maschile grave (Dati ISS – Istituto Superiore Sanità)

  • Analisi pre-impianto. La legge non vieta esplicitamente l'analisi pre-impianto, anche se il veto inizialmente era contenuto nelle linee guida. Nel 2008, in seguito a ricorsi al Tar, il divieto è scomparso dalla linee guida, ma non sono state aggiunte precisazoni sulla possibilità di diagnosi. La diagnosi pre-impianto resta comunque teorica, poiché la legge 40 obbliga all'impianto “unico e contemporaneo” di tutti gli embrioni prodotti e vieta anche la riduzione di embrioni nelle gravidanze plurime, tranne che per i casi previsti dalla legge sull'aborto. Inoltre vieta la selezione eugenetica che non sia finalizzata alla salute dell'embrione. Se da un'analisi pre-impianto (effettuata cioè sull'embrione ancora in vitro) risultasse un embrione malato, si dovrebbe comunque procedere al suo impianto.

In caso di concepimento (cioè se l'embrione attecchisce e si sviluppa il feto), resta la facoltà della madre di abortire. Una contraddizione, potendo sapere a priori che l'embrione è geneticamente malato, contestata dai detrattori della legge.

Guida alla legge 40 - Continua nella pagina seguente

  • Congelamento degli embrioni. L'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il sovrannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione, o in caso di rischi per la salute della donna.

Secondo i detrattori della legge, questo divieto, obbliga la donna a una stimolazione ormonale per ogni tentativo di gravidanza, con conseguenze negative sulla sua salute. Il congelamento, viceversa, consentirebbe di produrre più embrioni in un solo ciclo (quindi con una sola stimolazione ormonale), impiantandone alcuni subito e conservando gli altri per tentativi futuri.

I fautori della legge sostengono la possibilità di conservare, invece degli embrioni, gli ovuli non fecondati, utilizzabili e fecondabili in caso di ulteriori tentativi senza stimolazione ormonale. Si evita così il problema etico derivante dal destino degli embrioni congelati inutilizzati. La criocosnervazione degli ovuli però è attualmente meno efficace di quella degli embrioni, anche se la ricerca italiana mostra ottimismo nei confronti della tecnica di “vetrificazione”, che risolverebbe il problema etico.

  • Divieto di fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa prevede il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia. Tale pratica è vietata dalla legge 40, mentre è consentita in molti paesi esteri.

Impossibilità di riproduzione per le coppie in cui uno dei due partner è sterile. Esplosione del “turismo della fecondazione” verso i paesi in cui la fecondazione eterologa è legale.

  • Divieto di clonazione e di sperimentazione sull'embrione. La legge 40 sancisce il divieto di sperimentazione sugli embrioni (ammessa solo se finalizzata alla tutela della sua salute e al suo sviluppo) e la clonazione umana.

  • Strutture abilitate. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate iscritte in un apposito registro.

  • Costi. I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono stabiliti a discrezione delle regioni. Alcune regione, inserendo le tecniche di PMA nei LEA, di fatto le rimborsano al cittadino, altre no. Questo ha dato luogo al fenomeno del turismo interregionale verso regioni, come la Lombardia, in cui presso strutture pubbliche e convenzionate i costi sono quasi interamente coperti dal SSN.

Che cosa cambia dopo il 1° aprile 2009

La decisione della consulta riguarda il comma 2 dell'art.14, dichiarando incostituzionale il limite di tre embrioni. In sostanza dopo la pubblicazione della sentenza il medico potrà tenere conto della salute della donna e in base a questo ottenere il numero di embrioni che ritiene necessari.

La consulta si è pronunciata anche contro l'obbligo dell'unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti. Questo implica due nuove possibilità, inizialmente precluse dalla Legge 40.

La prima è che, pur non abrogando il comma 1 della Legge (che vieta il congelamento degli embrioni), ne allarga il campo delle eccezioni, prevedendo quindi - su decisione del medico presa sempre in relazione alla salute della donna - la possibilità di congelamento.

La seconda è che in caso di diagnosi pre-impianto positiva, non essendoci più l'obbligo dell'”unico e contemporaneo impianto”, l'embrione risultato malato possa essere escluso dall'impianto in utero.

(Consulenza di Rossella Bartolucci, presidente dell'associazione SOS Infertilità Onlus - www.sosinfertilita.net)

Aggiornato il 02.12.2017

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