Pensate a un bambino e ai suoi genitori biologici. Uno dei due viene a mancare, oppure sposa un'altra persona e l'altro genitore biologico è latitante: si occupa poco del bambino, perché non può o non vuole. Il piccolo viene allora allevato dalla nuova coppia, ma il nuovo partner non ha alcun diritto o dovere dal punto di vista legale nei suoi confronti.
UN'ADOZIONE SPECIALE
«È in questi casi che può essere utile l'“adozione del figlio del coniuge” – spiega l'avvocato Camilla Cozzi dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano –. Questa norma è prevista dall'articolo 44, lettera B, della legge 184 del 1983 sulle adozioni. La premessa è che ci sia un figlio e una coppia sposata in cui uno dei coniugi non sia genitore biologico di tale figlio: la norma non ha validità nel caso di persone che convivono». In più, perché quest'adozione sia possibile ci deve essere il consenso dell'altro genitore, se in vita o se esistente. «Se l'altro genitore biologico è deceduto o non ha riconosciuto il bambino alla nascita, non c'è bisogno di richiedere il consenso».
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Grazie a questa legge, il genitore adottante acquisisce la “responsabilità genitoriale” nei confronti del bambino e si fa carico di una serie di doveri nei suoi confronti: il piccolo diventa erede e può avere il diritto a essere mantenuto da lui se l'altro genitore biologico non può farlo.
Questo passaggio, per cui di solito è necessario attendere qualche mese, è sottolineato da un fatto: il bambino aggiunge al proprio cognome quello del genitore adottante, che viene messo prima rispetto a quello di famiglia.
Fotoreportage di un'adozione
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LE CONDIZIONI
«È considerata un'adozione speciale perché non ha gli effetti di una normale adozione: il bambino non acquista legami di parentela con la famiglia del genitore che lo adotta: continua a essere figlio dei suoi genitori biologici e conserva gli stessi diritti e doveri che ha fin dalla nascita nei confronti della sua famiglia d'origine – prosegue Cozzi –.
In pratica, non si instaurano rapporti civili tra l'adottante e la famiglia dell'adottato e tra l'adottato e i parenti dell'adottato».
Semplificando, se una donna adottasse il figlio di suo marito, non si imparenterebbe con la famiglia della madre del piccolo. Allo stesso tempo, anche il bambino non diventerà suo parente o parente dei parenti di lei.
DIRITTI ACQUISITI
«Nel concreto, il bambino mantiene i diritti successori rispetto ai genitori biologici, cioè continua a ereditare dalla mamma, dal papà e dai suoi parenti diretti, ed eredita anche dal genitore adottante, ma non dai parenti di quest'ultimo. Al contrario, il genitore adottante non diventa erede dell'adottato».
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In più, l'adottante può anche assumersi l'obbligo di mantenimento del minore: «Ciò significa che se l'altro genitore biologico non è in grado di provvedere al figlio, il genitore adottante può farsene carico insieme al coniuge, a vantaggio del piccolo. Nel caso in cui la coppia non fosse in grado di sostenere il bambino, risorgerebbe spontaneamente l'obbligo da parte dell'altro genitore biologico».
Dal canto suo, il genitore adottante può esercitare la “responsabilità genitoriale” nei confronti dell'adottato: questo vuol dire che potrà intervenire nelle decisioni relative alla vita del bambino, ad esempio la scelta della scuola.
IL PERCHÉ
Questo tipo di adozione si verifica nella maggior parte dei casi quando uno dei genitori biologici è assente o non c'è mai stato. In questo modo, si riconosce anche a livello legale un un rapporto affettivo che è diventato importante. Una scelta che non può essere revocata: la decisione di adottare il figlio del coniuge sarà per sempre.
IN CASO DI NUOVA SEPARAZIONE
Nel caso in cui la nuova coppia si separi, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21651/2011 ha sottolineato che «l’adozione speciale non deve ritenersi revocata automaticamente in caso di separazione; il giudice valuterà di volta in volta l’esigenza del bambino (nel caso analizzato dalla Corte l’adozione veniva revocata per i contrasti troppo violenti tra madre della minore e marito - genitore adottante)».
Più in generale, invece, questo tipo di adozione può essere revocato in casi assai limitati, previsti espressamente dalla legge: «quando l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita dell’adottante o si sia reso colpevole nei suoi confronti di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà non inferiore nel minimo a tre anni; quando l’adottante abbia commesso i delitti di cui sopra nei confronti dell’adottato; quando l’adottante abbia violato il dovere di educare, istruire, mantenere l’adottato».