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Adozione: l'iter adottivo

di Francesca Amè - 20.06.2013 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Come funziona l'adozione? Che iter bisogna seguire? Quanto occorre attendere? Qual è la differenza tra adottare in Italia o all'estero. Lo abbiamo chiesto a Marco Griffini, presidente di Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini, Ong con 13 sedi in Italia e 25 uffici in tutto il mondo.

Quanto bisogna attendere per adottare un bambino? Come cambia nell'adozione in Italia o nell'adozione internazionale. Chi può presentare domanda d'adozione? Che documenti bisogna presentare? Come scegliere un ente autorizzato?

Risponde Marco Griffini, presidente di Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini, Ong con 13 sedi in Italia e 25 uffici in tutto il mondo: quartier generale alle porte di Milano, Ai.Bi. è un movimento di famiglie adottive e affidatarie e si occupa della promozione e della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L'iter adottivo

I tempi sono una delle variabili che scoraggia le coppie in attesa di adozione: se quelli per i bambini nazionali sono lunghi e incerti, la media di un'adozione internazionale è di 20 mesi. Tuttavia, prima dell'avvio della pratica, i futuri genitori devono aver compiuto un complesso iter per ottenere l'idoneità di coppia. Un documento che in media si ottiene in 6 mesi (ma a volte bisogna attenderne anche 24).

Di seguito, le tappe dell'iter adottivo previste dalla nostra attuale legislazione:

  1. requisiti di coppia: in Italia non tutti possono adottare. La legge 184/83 prevede che possano presentare domanda di adozione le coppie sposate da almeno 3 anni o che possano dimostrare, se sposati da meno tempo, di aver convissuto per almeno 3 anni. Non deve esserci stata alcuna separazione, neanche di fatto, tra i coniugi. Tra il bambino adottato e i coniugi deve esserci una differenza minima di età di 18 anni e massima di 45 anni (ma sulla massima sono previste eccezioni).

  2. idoneità: per poter adottare un bambino i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare e mantenere il bambino.

  3. se per il punto a. sono sufficienti i documenti (ad esempio lo stato civile e quello di famiglia oltre che il certificato di nascita), il punto b. richiede il superamento di un esame attento da parte dei servizi sociali del comune in cui si vive.

  4. domanda di adozione: è una domanda in carta semplice, che vale 3 anni ed è rinnovabile, da presentare al Tribunale, che deve includere vari documenti (oltre ai certificati già citati): 730 o busta paga, certificato del casellario giudiziale, certificato del medico di base e anche assenso scritto dei nonni (nel caso di loro decesso, certificato di morte)

  5. il temuto accertamento della capacità di coppia: è una tappa fondamentale, a volte, come si diceva, psicologicamente stressante per la coppia che si sente 'sotto esame'. Entro quattro mesi dall'avvio della domanda, il Tribunale dispone attraverso i servizi sociali del comune di residenza una serie di approfonditi accertamenti: s'indagano le motivazioni della domanda, la situazione e le dinamiche famigliari. Al termine del periodo di accertamento, una relazione sarà affidata al Tribunale per il giudizio circa l'idoneità della coppia ad adottare.

  6. affidamento pre-adottivo: se l'indagine ha esito positivo, il Tribunale, tramite ordinanza del giudice, può dar via all'affidamento preadottivo della durata di un anno scegliendo per la domanda di adozione il minore considerato più idoneo. Questa tappa, per i motivi che si diceva, spesso necessita di lunga attesa.

  7. dichiarazione d'adozione: dopo il primo anno, se esistono tutte le condizioni previste dalla legge (se i minori hanno più di 14 anni va considerato anche il loro giudizio) il minore è definitivamente adottato. Il bambino finalmente è figlio legittimo della coppia, adotta il cognome della famiglia adottiva e non ha più rapporti giuridici con la famiglia d'origine.

Gli enti autorizzati per le adozioni: che cosa sono e a che cosa servono?

Sono quegli enti che hanno il compito di seguire il percorso della coppia che voglia avviare un’adozione internazionale: sono gli enti chiamati, previo accordo con la Commissione per le Adozioni internazionali, a fare da intermediari con le autorità straniere e con il tribunale italiano.

Hanno un ruolo centrale perché sono loro a guidare la coppia nelle procedure adottive, nell’organizzazione del viaggio per l’incontro con il bambino nel Paese straniero e nella gestione di tutto il processo adottivo. Come si diceva, attualmente in Italia gli enti sono molti, per alcuni addetti ai lavori troppi. Il consiglio è di scegliere un ente affidabile dall’elenco disponibile qui http://www.tribunaledeiminori.it/enti-autorizzati.php

 

Adozione: le informazioni pratiche

Questo focus è solo riassuntivo del complesso iter adottivo: a questo indirizzo http://www.tribunaledeiminori.it/moduli-adozione.php si possono trovare fac-simile e moduli per la domanda di adozione e il numero verde della Commissione Adozioni, da chiamare per ulteriori chiarimenti. Il consiglio resta quello di rivolgersi al Tribunale dei Minori di zona.

 

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"Io, messa al mondo, ho avuto la possibilità di essere stata adottata, di essere amata , di essere felice e oggi di dare a mia volta la vita. Grazie alla mia famiglia e grazie ai miei genitori biologici, perché se mia mamma avesse abortito questo non ci sarebbe stato. Non ci sarei io, non ci sarebbe Mattia e neppure il bimbo che porto in grembo." Leggi la storia di questa dolce futura mamma sulla sua adozione

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