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Convivenza di fatto e adozione: le coppie non sposate possono adottare?

di Zelia Pastore - 03.01.2020 - Scrivici

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L'adozione, in Italia, è sempre subordinata al matrimonio. Questo significa che, al pari dei single, le coppie non sposate non possono adottare. Esiste, però, la possibilità dell'affido

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Le coppie non sposate possono adottare?

Così come i single, in Italia le coppie non sposate, o coppie di fatto, non possono adottare: l'adozione è sempre e comunque vincolata al matrimonio. Quello che può accadere, è che un affido duri così tanto da assumere in sostanza l'aspetto di un'adozione; la condizione, però, è diversa. Come i single, le coppie non sposate possono adottare solo in casi molto particolari, valutabili singolarmente, e in ogni caso non completamente equiparabili a una vera e propria adozione. Ne parliamo con l'avvocato Barbara D'Angelo, specializzata in diritto della famiglia, della persona e dei minori.

Convivenza e adozione: requisiti, casi particolari e alternative

I requisiti per l'adozione in Italia sono:

  • essere sposati
  • essere sposati e aver convissuto da tre anni

Non possono adottare:

"L'adozione, in Italia, è sempre subordinata al matrimonio - spiega l'avvocato D'Angelo -. Dunque, coppie non sposate e single non possono adottare. Per poter adottare è necessario aver convissuto per almeno tre anni ed essere sposati, a garanzia della stabilità del rapporto tra le persone che intendono adottare un bambino. I tre anni di convivenza non si calcolano dal matrimonio: è sufficiente una dichiarazione anagrafica o una testimonianza. Questo significa che una coppia che ha convissuto al di fuori del matrimonio per tre anni ed è sposata da un mese ha i requisiti per adottare".

"Può accedere che un affido si prolunghi anche per molti anni, per poi trasformarsi in adozione, ad esempio quando il bambino presenta una disabilità e viene rifiutato da altre famiglie in lista per le adozioni. Oppure, tra i casi più frequenti in queste situazioni, c'è l'adozione di uno dei figli del partner. Dobbiamo però ricordare che anche in questo caso non si tratta di un'adozione piena e legittima: la coppia non sposata si assume l'obbligo di cura e mantenimento, ma non vengono recisi i legami di sangue con la famiglia di origine.

Facciamo un esempio pratico: il convivente che adotta il figlio che la compagna, vedova, ha avuto nel precedente matrimonio. "In questo caso non c'è un padre biologico che deve dare l'assenso, ma non c'è nemmeno una condizione di abbandono del minore (presupposto necessario per l'adozione piena); il tribunale, sentite le parti (e lo stesso minore, se ha più di 12 anni) dispone l'adozione del bambino da parte del convivente della madre, così valorizzando il legame affettivo che si è creato nel tempo tra il bambino e l'uomo con cui convive assieme alla madre e che rappresenta per il minore una figura di riferimento.

Una volta adottato, il bambino assume il cognome del compagno della madre, anteponendolo al proprio, e assume i diritti di figlio nei confronti del compagno della madre (ad esempio il diritto all'istruzione, all'educazione e al mantenimento, ecc.); allo stesso tempo, però, il bambino non diventa parente dei familiari dell'uomo che l'ha adottato (nel concreto, i genitori di lui non diventano legalmente suoi nonni). Si crea sì un rapporto esclusivo tra adottante ed adottato ma non vengono recisi i legami di sangue con la famiglia d'origine: il bambino mantiene il rapporto di parentela con il nucleo del padre biologico (i genitori del padre biologico restano i suoi nonni, i fratelli del padre restano suoi zii, etc).

In conclusione, quello che le coppie non sposate devono tenere a mente è che "l'unica via possibile, a meno che decidano di sposarsi, è l'affido: i casi particolari possono presentarsi, ma non devono diventare un obiettivo, non rappresentano una via da percorrere", specifica l'avvocato D'Angelo.

Chi convive ma ha desiderio di allargare la famiglia, anziché adottare un bambino può tenere in considerazione l'opzione dell'affido: "le coppie non sposate possono offrire la loro disponibilità all'affido familiare per minori in condizioni di disagio familiare, che vengono temporaneamente allontanati dalle famiglie di origine.

L'affido è qualcosa di molto diverso dall'adozione: quest'ultima è finalizzata a creare un rapporto stabile tra bambino e genitore adottivo, con la completa scissione del legame con la famiglia biologica; con l'affido s'intende offrire un supporto al minore e alla famiglia di origine, con la quale il legame non viene interrotto: l'obiettivo è il reinserimento nella famiglia originaria". 

Come fare in quest'ultimo caso a coronare il proprio sogno? "Una coppia non sposata che desideri diventare affidataria, può rivolgersi ai servizi sociali della propria Asl o alle associazioni che si occupano di affido, in grado di seguire le richieste passo a passo e fornire il giusto supporto pratico e psicologico".

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