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Bambini e area arancione: che cosa si può e cosa non si può fare

di Niccolò De Rosa - 15.03.2021 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Quali sono le restrizioni che più interessano i bambini all'interno dell'area arancione? E cosa si può continuare a fare?

In questo articolo

Area arancione: le regole

Vediamo in base al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e al dpcm 2 marzo 2021  che cosa è consentito o meno all'interno dell'area arancione, ossia quel territorio i cui dati riguardanti i numeri di contagi positivi al coronavirus, ospedalizzati e ricoverati in terapia intensiva, riportano un quadro di media gravità (minore delle aree rosse, ma maggiore delle aree gialle, che fino a Pasqua non sono previste).

Prima di farlo però occorre ricordare che i "colori" delle regioni non sono fissi: l'innalzamento o l'abbassamento della curva dei positivi può infatti far passare un'area da arancione a rossa e viceversa.

A scuola

In questa zona, l'attività dei servizi educativi per l'infanzia (asili nido), delle scuole dell'infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica e degli asili nido:

  •  nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  •  nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;
  •  nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Ricordiamo che dai 6 anni è obbligatorio l'uso delle mascherine per tutta la durata della permanenza in classe, sia durante gli spostamenti nei corridoi, sia mentre ci si trova seduti al proprio banco.

Spostamenti nell'area arancione

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest'area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Si possono andare a trovare i nonni?

Andare a far visita ai nonni o portar loro i nipoti è ancora consentito, seppur decisamente sconsigliato dalle autorità, in quanto gli anziani rientrano tra le categorie maggiormente a rischio in caso di contagio. La situazione cambia se i nonni risultano residenti in un comune differente dal nostro: in quel caso, purtroppo, lo spostamento è vietato, a meno di necessità estreme.

Si può andare a giocare al parco?

Sì, è conenstito recarsi nei luoghi pubblici per fare moto o stare all'aria aperta, a condizione di non creare assembramenti e indossare tutti, anche i bambini sopra i 6 anni, i dispositivi di sicurezza (la mascherina).

Anche passeggiate e pedalate in bicicletta sono permesse. In assenza di giardini pubblici all'interno del proprio Comune si possono raggiungere quelli di un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.
Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.

Il genitore separato/divorziato può andare a trovare i figli minorenni?

Sì, gli spostamenti per raggiungere (o portare con sé) i figli minorenni che vivono con l'altro genitore, o comunque presso l'affidatario, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (nonché secondo le modalità previste dal giudice).

È possibile fare sport?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Vietati gli sport di contatto come calcio o rugby.

FONTE: Faq Governo.it

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Revisionato da Lorenza Laudi

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