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Assegno per le famiglie numerose, come si ottiene

di Centro studi Sintesi - 17.12.2013 - Scrivici

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L'assegno può essere richiesto dalle famiglie con almeno tre figli minori e reddito Ise entro certi limiti. La domanda deve essere presentata al comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2013 va richiesto entro il 31 gennaio 2014)

Che cos’è l'assegno per le famiglie numerose

E' un assegno mensile al nucleo familiare di 13 mensilità, concesso dal comune di residenza ma pagato dall’Inps, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

Quali sono le condizioni per avere l'assegno

L’assegno può essere richiesto dai cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, oppure permesso di soggiorno per rifugiato politico, oppure permesso di soggiorno per protezione sussidiaria:

  • con residenza nel Comune a cui si fa richiesta dell’assegno;

  • con almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni;

  • con risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.

I requisiti Isee e altro

E’ necessario avere un valore ISE (indicatore della Situazione Economica dato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare) non superiore a quello richiesto dalla legge per la concessione dell’assegno. In questo caso, per l’anno 2013 l’ISE è pari a 25.108,71 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

Per i nuclei familiari con diversa composizione o in presenza di situazione particolari (componenti con invalidità superiore al 66% o con handicap permanente grave, nuclei con un solo genitore e figli minori ecc.) l’ISE di riferimento è ricalcolato con un’apposita procedura.

Quanto vale l'assegno

Per il 2013, l'importo dell'assegno mensile, se spettante nella misura intera, è pari a € 139,49, per un massimo di 13 mensilità, per un totale di € 1.813,37. L’assegno può essere corrisposto in misura ridotta, in rapporto al valore dell’ISE.

L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Come si richiede l'assegno

La domanda deve essere presentata al comune di residenza e deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.

).

L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

Il termine per presentare le domande

La domanda deve essere presentata al comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2013 va richiesto entro il 31 gennaio 2014).

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Se la domanda è presentata nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno i requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Altre info: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5674%3b&lastMenu=5674&iMenu=1&iNodo=5674&p4=2

Legge/provvedimento di riferimento

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65)

  • Legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 50)

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80)

  • Decreto 21 dicembre 2000, n. 452, in attuazione della Legge 22 dicembre 1999, n. 488 (art. 49) e della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (artt. 65, 66)

  • Decreto 25 maggio 2001, n. 337, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori

  • Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

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