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Congedo di maternità 2023, cos'è e cosa prevede

di Sveva Galassi - 28.06.2023 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Congedo di maternità 2023: obbligatorio e facoltativo.Novità, requisiti, caratteristiche, durata, indennizzi e come fare la richiesta

In questo articolo

Congedo di maternità 2023

Il congedo di maternità/paternità è stato oggetto della Legge di Bilancio 2023, con la pubblicazione delle istruzioni INPS su chi può beneficiare del congedo parentale e le indicazioni sulla presentazione delle domande.

Congedo di maternità, cos'è

Maternità obbligatoria

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

L'obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal "Testo Unico sulla maternità e paternità" (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità. 

Con la legge di bilancio 2019 erano state introdotte novità per quanto riguarda il congedo per le future mamme che lavorano. Chi lo desidera può rimanere al lavoro fino al nono mese di gravidanza, prolungando quindi l'intero periodo di astensione in congedo maternità di 5 mesi a dopo il parto. È obbligatorio, però, il via libera del medico: per stare al lavoro fino al nono mese e prendere il congedo di maternità obbligatorio fino ai 5 mesi del figlio, occorre il consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve confermare l'assenza di rischi per la salute della mamma e del bambino.

Fino a quando si può lavorare in gravidanza

Il congedo di maternità obbligatorio copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto. Abbiamo anticipato che se ci sono le condizioni di salute e l'avvallo del medico, è possibile lavorare fino al parto e far partire il congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi.

Ci sono però anche altre due alternative:

  • congedo obbligatorio da due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo
  • congedo obbligatorio 1 mese prima e 4 dopo

La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l'assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l'astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

Novità per la maternità per il 2019 è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l'assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

Congedo obbligatorio per i papà

Il congedo obbligatorio per i papà si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio

L'articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio del padre.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

La tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri è riconosciuta anche nel caso di morte perinatale del figlio (si richiamano
in proposito i chiarimenti forniti nella circolare n. Circolare 42/2021).

Congedo di maternità, a chi è rivolto

Il congedo di maternità, secondo quanto è riportato sul sito INPS, spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall'articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Congedo obbligatorio e indennità

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.

Congedo di maternità, come fare domanda

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all'invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

La domanda si presenta in modalità digitale, tramite:

  • il portale web dell'INPS, 
  • il contact center chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori),
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Congedo parentale o maternità facoltativa

Oltre al congedo obbligatorio si può usufruire del congedo parentale o maternità facoltativa. Anche per il congedo parentale è prevista un'indennità erogata dall'INPS. La durata della maternità facoltativa e l'importo dell'indennità corrisposta dipendono principalmente dalla categoria di lavoratori a cui appartengono i genitori. I genitori possono fruirne contemporaneamente e scegliere anche se in modo continuativo o frazionato, quindi anche a ore. 

Novità 2023

Fino qualche tempo fa il congedo parentale, cioè quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro era usufruibile da madri e padri fino al compimento dei 6 anni di età del bambino. Con la nuova legge il periodo di tempo per sfruttare il congedo è stato portato fino ai 12 anni con l'approvazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull'equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare.

E' stato anche introdotto un congedo paterno obbligatorio di 10 giorni per i papà, che possono quindi astenersi dal lavoro alla nascita di un figlio, da utilizzare nei due mesi che precedono il parto oppure nei cinque che lo seguono.

Quindi: il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

Chi può richiedere il congedo parentale

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Indennità

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Con la nuova legge di Bilancio è stata introdotta anche un'importante novità: sarà possibile godere di un mese di congedo retribuito all'80% dello stipendio per i primi sei anni di vita del bambino. Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

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Revisionato da Francesca Capriati

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