E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il maxi decreto anti-coronavirus.
Le misure di sostegno per aiutare le famiglie nella battaglia contro il coronavirus sono in particolare due.
Congedo parentale e voucher baby-sitter
Congedo parentale: in cosa consiste
Sono in arrivo due strumenti. In primo luogo, il congedo parentale: 15 giorni ripartiti tra padre e madre in modo proporzionale (e non fruibile contemporaneamente) e valido per tutti i genitori con figli sotto i 12 anni a partire dal 5 marzo.
Il congedo sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di bimbi disabili.
Sarà inoltre riconosciuto un congedo speciale e non retribuito per chi ha figli tra 12 e 16 anni.
Il motivo principale di questa scelta è la chiusura delle scuole a causa dell'emergenza epidemiologica.
Per chi è valido
L'indennità vale per
- genitori lavoratori dipendenti nel settore privato
- genitori lavoatori iscritti in via esclusiva alla gestione separata
- genitori lavoratori autonami iscritti all'Inps
Condizioni
Si può usufruire del congedo a patto che non ci sia l'altro genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.
Voucher baby sitter: in che cosa consiste
In secondo luogo, è stato istituito un voucher baby sitter di al massimo 600 euro, che sale a 1000 nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di baby sitter e aiuti familiari.
E' un'alternativa ai congedi parentali, rivolto a genitori lavoratori dipendenti con figli sotto ai 12 anni.
Viene erogato mediante il libretto famiglia.
Per approfondire, vediamo come è strutturato il congedo parentale, secondo quanto è riportato sul sito dell'INPS.
In questo articolo:
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Congedo parentale, a chi è rivolto
Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori affinché si possano occupare del bambino che è nei primi anni di vita. Riguarda le lavoratrici e i lavoratori indipendenti che sono genitori biologici di bambini entro i 12 anni.
Per i genitori adottivi o affidatari la misura spetta entro i primi 12 anni dall'arrivo del bambino nella famiglia.
Congedo parentale, come funziona
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi divengono 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Come riporta il sito dell'INPS, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.
Congedo parentale, indennità
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Congedo parentale, come fare domanda
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Aggiornato il 16.03.2020