E' stato confermato nel 2018 il congedo obbligatorio per i papà. Solo per quest'anno sarà di quattro giorni. E un giorno il facoltativo. Da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
L'ampliamento del congedo parentale obbligatorio per i papà dipendenti era stato confermato dalla Legge di Stabilità 2017, ma non mancano le novità.
La durata del congedo obbligatorio è infatti raddoppiata, da 2 a 4 giorni, sebbene sia bene fare un po' di chiarezza.
Novità e vincoli
Il congedo papà 2018 è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.
Tale congedo si presenta in due versioni:
Congedo obbligatorio
- Due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017.
- Quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Congedo facoltativo
- Nel 2018, un giorno di congedo facoltativo da utilizzare alternativamente alla madre in astensione obbligatoria (a condizione quindi che la madre rinunci a un giorno del proprio congedo).
A chi è rivolto
Come si legge sul sito dell'Inps, "possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina".
Importo e retribuzione
I due congedi paternità, sia quello obbligatorio che quello facoltativo, devono essere goduti nell'arco dell’intera giornata di lavoro (quindi non possono essere suddivisi in diverse ore lavorative)
Tali congedi sono retribuiti e possono essere utilizzati anche nel caso in cui la madre rinunci al suo congedo di maternità.
L’INPS infatti riconosce al padre lavoratore un bonus-indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. Tale importo del bonus viene dunque calcolato in base allo stipendio percepito durante il periodo di lavoro precedente il mese nel quale ha avuto inizio il congedo.

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Quando fare la domanda
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Come fare richiesta del congedo?
Per i lavoratori dipendneti sono previste due modalità:
- Se l'indennità di congedo è anticipata dal datore di lavoro la richiesta deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro. In questa comunicazione dovranno essere indicate le date in cui il papà intende fruire dell'astensione dal lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, o data presunta del parto, se intende utilizzare i giorni spettanti in occasione della nascita del figlio.
- Se l'indennità avviene in modo diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere presentata per via telematica all'istituto attraverso i servizi telematici:
- Direttamente compilando il modulo domanda congedo papà INPS: se si possiede il PIN - dispositivo INPS.
- tramite Contact Center integrato – n. 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite Patronati.
MAGGIORI INFO: www.inps.it e congedo papà sul sito Inps
Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40.
Revisionato da Luisa Perego