Che cos’è l'assegno di maternità dei comuni
Un assegno mensile intestato alla madre, da richiedersi al comune di residenza e pagato direttamente dall’Inps.
Condizioni per aver diritto all’assegno
L’assegno spetta alle donne non occupate e a quelle occupate, purché queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.
L’assegno di maternità dei comuni spetta alle seguenti categorie, purché residenti in Italia:
alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010);
alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010);
cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
Requisiti Isee e altro
Il beneficio viene calcolato dai comuni confrontando l’indice della situazione economica ISE (non l’ISEE) con la soglia del diritto riparametrata. Per l’anno 2013 l’indicatore ISE riferito a famiglie con 3 componenti è pari a € 34.873,24.
Quanto vale l'assegno
L’importo dell’assegno mensile varia in base alla data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo del figlio:
Dal 01.01.2013 al 31.12.2013 l’importo mensile è pari a Euro 334,53 per un totale di Euro 1.672,65 (circ. 34 del 28/02/2013)
Gli importi mensili per l’anno 2014 saranno resi noti indicativamente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.
Come richiederlo
La domanda va presentata e perfezionata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.
In caso di madre minorenne alla domanda e alla riscossione è abilitato il padre maggiorenne, a condizione che la madre sia regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto e che il figlio: sia riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla potestà del padre.
Nel caso anche il padre sia minorenne o non siano verificate le dette condizioni, la domanda viene presentata per conto della madre dal genitore della stessa o dal legale rappresentante.
Termine per presentare le domande
Entro 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata in famiglia del minore adottato/affidato.
Link per saperne di più e chiedere informazioni
Legge/provvedimento di riferimento
D. Lgs. 109/1998- L. 448/01998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50;
D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999.
Link per saperne di più e chiedere informazioni
Legge/provvedimento di riferimento
D. Lgs. 109/1998- L. 448/01998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50;
D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999.
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