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Reddito di emergenza 2021, a chi è rivolto e come fare domanda

di Sara De Giorgi - 15.04.2021 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
L'Inps ha pubblicato la circolare con le novità del Reddito di emergenza 2021, che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria.

In questo articolo

Reddito di emergenza

Recentemente sono state pubblicate le nuove indicazioni dell'INPS su come richiedere il Reddito di emergenza.

L'Istituto ha reso disponibile la circolare sul REM (Reddito di emergenza) previsto dal decreto Sostegni. Saranno riconosciuti gli importi di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) alle famiglie che sono in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Tali famiglie, per accedere al beneficio, dovranno possedere i requisiti di:

  • residenza,
  • economici,
  • patrimoniali
  • e reddituali previsti.

La quota del beneficio ammonta a 400 euro per ogni mensilità nel caso di un solo componente. L'importo cresce, secondo una scala di equivalenza di 0,4, per ogni componente della famiglia di età maggiore a 18 anni e di 0,2 per ogni minorenne fino ad un massimo di 2, a meno che non vi siano disabili.

Quando possono essere presentate le domande e come? Scopriamolo. 

Reddito di emergenza, a chi è rivolto

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, ha previsto la possibilità di erogare il beneficio:

  • ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1);
  • a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30 mila euro (comma 2). In questo caso, la misura, erogata nell'importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

Dunque c'è una nuova categoria di beneficiari: si tratta di coloro che hanno preso l'ultima quota della NASpI o della DIS-COLL tra primo luglio 2020 e 28 febbraio 2021 e che sono in possesso dei recquisiti previsti. In tal caso, riceve la quota della Rem il singolo beneficiario (e non il nucleo familiare).

Reddito di emergenza, i requisiti

Di seguito i requisiti specifici per inoltrare la domanda.

Rem, requisiti di residenza, economici e patrimoniali per inoltrare la domanda

In base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio, di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall'Inps nell'ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Rem, requisiti per chi ha percepito la disoccupazione NASpI o DIS-COLL

Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l'indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:

  • il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell'indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Per informazioni più dettagliate cliccare sul sito dell'INPS (messaggio 1387 del 01/04/2021)

Reddito di emergenza, quando e come fare domanda

Quando fare domanda? Occorre richiedere la misura all'INPS a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile 2021. Il richiedente dovrà avere una DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) valida al momento della presentazione della domanda.

Secondo le prime indicazioni al riguardo la domanda deve essere inoltrata esclusivamente online mediante il sito dell'INPS.

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