Le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) possono presentare domanda per il voucher baby sitter o asili nido.
In che cosa consiste. Entro gli 11 mesi successivi al rientro dopo la maternità obbligatoria, al posto del congedo parentale, le neomamme lavoratrici possono utilizzare il voucher baby sitter o asili nido, un assegno per pagare le spese di una baby sitter o di un asilo nido pari a 600 euro massimi al mese, per sei mesi o tre mesi.
Durata del beneficio
Come si legge sul sito INPS, "il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi".
1.000 euro all'anno, corrisposti in 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido. E' il bonus nido 2018. Il buono vale per i bambini nati dal 1° gennaio 2016 e potrà essere percepito per al massimo tre anni. Ecco le novità su questo buono, che non va confuso con i voucher asili nido e babysitter. Per saperne di più: bonus nido 2018
Quanto spetta e come viene erogato
L'importo è al massimo di 600 euro al mese.
Il contributo viene ricalcolato in proporzione alla prestazione lavorativa come da tabella allegata alle istruzioni per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata.
- Il contributo viene erogato direttamente alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro l'esibizione da parte della struttura della documentazione che attesta l'effettiva fruizione del servizio.
- Per quanto riguarda i servizi di baby sitting, il contributo viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni della circolare INPS del 6 maggio 2016, n. 75.
Quali sono i requisiti per ottenere il voucher:
Questo beneficio è rivolto a:
- le lavoratrici dipendenti;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS
- libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Per maggiori info sui requisiti, visita il sito dell'INPS
- Le lavoratrici autonome o imprenditrici
Queste lavoratrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.
Non ammesse al beneficio:
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità
Come fare domanda e quando
Per le dipendenti e le iscritte alla Gestione Separata, è possibile presentare domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Le autonome e imprenditrici possono presentare domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità ed entro l'anno di vita del bambino.
Si può fare domanda per ciascun figlio, se si hanno i requisiti.
La domanda va presentata:
- on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
- via telefono chiamando il Contact Center dell'istituto al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06164.164 da rete mobile (con tariffazione a carico);
- di persona rivolgendosi ad un patronato.
Occorre indicare:
- di quale beneficio si vuole usufruire e la struttura alla quale il minore è iscritto, in caso di contributo per le spese di asilo;
- il numero di mesi e il periodo di fruizione del beneficio;
- il numero di mesi di congedo al quale si vuole rinunciare;
- di aver presentato dichiarazione ISEE valida
E' anche necessaio inviare all'INPS territorialmente competente la
- delegazione liberatoria di pagamento e
- la dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio.
Per approfondire: INPS

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