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Addio all'obbligo del cognome paterno. Arriva la libertà di scelta

di Sarah Pozzoli - 25.09.2014 - Scrivici

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Primo via libera della Camera dei deputati, ora il provvedimento passa al Senato. Viene introdotto il principio della libertà di scelta: i genitori potranno attribuire al figlio il cognome paterno, oppure quello materno oppure entrambi. 

Addio all'obbligo del cognome paterno. Arriva la libertà di scelta: i genitori potranno attribuire al figlio il cognome paterno, oppure quello materno oppure entrambi.

Il primo via libera al testo unico che introduce il doppio cognome nell'ordinamento italiano, adeguandolo alla sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dello scorso 7 gennaio aveva condannato l'Italia per violazione dei diritti umani, è stato dato ieri dalla Camera dei deputati a voto segreto (239 sì, 92 no e 69 astenuti).


Il testo era approdato per la prima volta in Aula a Montecitorio nello scorso luglio, ma era stato necessario un rinvio in commissione per appianare le divergenze sulle forze politiche. Alla fine, si è arrivati al voto di ieri dopo che Forza Italia e Scelta Civica hanno lasciato libertà di voto ai deputati. Il M5S si è astenuto sul voto finale.

Ecco quali sono le novità introdotte dal testo unico, che per diventare operativo deve però ottenere il via libera del Senato.

1) Libertà di scelta. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi e' accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell'altro genitore e dello stesso minore (se pero' ha almeno 14 anni). Potrebbe interessarti anche La scelta del nome del bambino, 15 diritte per sceglierlo bene e il dizionario dei nomi di nostrofiglio.it


2) Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso insieme dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico.


3) Trasmissibilità dei cognomi. Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.


4) Cognome del figlio maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Se però è nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto.


5) Entrata in vigore delle nuove norme. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

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