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Vaccinazioni obbligatorie: cosa fare in vista del 10 marzo

di Valentina Murelli - 06.03.2018 - Scrivici

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Fonte: Panther Media GmbH / Alamy / IPA
Una nota congiunta emessa il 27 febbraio scorso da Ministero della salute e Ministero dell'istruzione illustra le procedure previste per gli adempimenti vaccinali, distinguendo tra regioni e province autonome con e senza anagrafe vaccinale

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L'anno scolastico in corso era cominciato con una novità, rappresentata dall'approvazione, l'estate scorsa, di una legge che impone l'obbligo di 10 vaccinazioni a bambini e ragazzi tra zero e 16 anni di età.

Per lasciare alle famiglie con figli "non in regola" il tempo necessario per sistemare le cose, la legge aveva indicato la data del 10 marzo 2018 come termine ultimo entro il quale presentare a nidi, scuole d'infanzia o scuole dell'obbligo i certificati di avvenuta vaccinazione oppure di prenotazione delle vaccinazioni ancora necessarie. La legge, inoltre, prevedeva che entro la stessa data le famiglie che avevano presentato solo un'autocertificazione dello stato vaccinale dei propri figli dovessero consegnare alle scuole la documentazione originale.

Pochi giorni fa, il 27 febbraio scorso, il Ministero della salute e quello dell'istruzione hanno emanato una nota congiunta che riepiloga l'iter da seguire, operando però una significativa distinzione tra regioni che non hanno un'anagrafe vaccinale e regioni che ce l'hanno. In queste ultime la procedura può essere semplificata e comporta di fatto un lievissima proroga dei tempi per la messa in regola. Vediamo.

Regioni che non hanno anagrafe vaccinale


Per esempio, la Sardegna o regioni come Campania e Calabria, dove l'anagrafe vaccinale è solo parzialmente informatizzata.
Entro il 10 marzo devono presentare a scuola le relative documentazioni i genitori che:

  • in precedenza avevano presentato solo un'autocertificazione. Ora bisogna invece portare copia del libretto timbrato, oppure certificato vaccinale oppure attestazione rilasciata sempre dall'Asl;
  • hanno presentato all'Asl richiesta di effettuare la vaccinazione o le vaccinazioni mancanti. In questo caso, devono presentare un documento che attesti la prenotazione. Una volta fatto il vaccino (o i vaccini) in questione, i genitori dovranno portare a scuola la documentazione che lo attesti.

Per legge, la presentazione di questi documenti rappresenta un requisito necessario per continuare la frequenza. In mancanza dei documenti, dirigenti scolastici e responsabili di asili nido devono informare le famiglie dell'esclusione dai servizi.

Ricordiamo che l'esclusione vale solo per i bambini da zero a sei anni, dunque per chi frequenta nidi e scuole materne. I bambini rimangono comunque iscritti e possono tornare a frequentare appena la loro situazione viene messa in regola.

Intanto, entro i successivi 10 giorni (dunque entro il 20 marzo), la scuola dovrà segnalare all'Asl queste situazioni, in modo che l'Asl possa avviare la procedura prevista per il recupero dell'inadempienza.

La procedura Asl per il recupero dell'inadempienza


Secondo la circolare operativa emanata dal Ministero della salute nell'agosto 2017, la procedura che ogni Asl mette in atto per recuperare bambini e famiglie non in regola è stabilita a livello locale. In generale, però, i passaggi potrebbero essere i seguenti, come indicato dalla circolare stessa:
1. l'Asl convoca i genitori rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo;
2. se i genitori non rispondono, l'Asl li convoca nuovamente, con raccomandata, per un colloquio nel quale verranno affrontate le motivazioni della mancata vaccinazione e sarà fornita - eventualmente con il coinvolgimento del pediatra o del medico di base - una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi della mancata prevenzione;
3. se i genitori non si presentano al colloquio o non accettano di far vaccinare il proprio figlio, l'Asl contesta formalmente l'inadempimento all'obbligo vaccinale.

Cosa succede se il bambino continua a non essere in regola
Come abbiamo visto, scatta l'esclusione dal servizio e, al termine della procedura Asl, anche una multa, da 100 a 500 euro. (Per i bambini oltre i 6 anni, che dunque frequentano l scuola dell'obbligo, scatta solo la multa).

Ma attenzione: se è vero che questo è quanto dice la legge, è altrettanto vero che la gestione dei bambini non in regola non è affatto banale. "Penso che si cercherà di trovare soluzioni condivise sul territorio, che tengano conto della necessità di arrivare a una copertura completa delle vaccinazioni, ma allo stesso tempo della criticità di lasciare a casa dei bambini da un giorno all'altro" afferma Nicola Puttilli, vicepresidente dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici. "Mi auguro che questo non accada".

"D'altra parte - sottolinea Marina Imperato, dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola - se è vero che un bambino senza copertura vaccinale (non per ragioni mediche) che frequenta la scuola può rappresentare un pericolo per la salute degli altri bambini, è altrettanto vero che allontanarlo solleva varie questioni non di poco conto. Perché quel bambino ha anche diritto a non essere discriminato, oltre che alla privacy". Tutte questione sulle quali si sta ancora ampiamente riflettendo.

Per i bambini iscritti dopo il 10 marzo 2018 si entra solo in regola con le vaccinazioni, o dietro presentazione di regolare certificato di esonero o documentazione di prenotazione.

Regioni che hanno anagrafe vaccinale


Per esempio Veneto, Toscana, Piemonte. In questo caso la comunicazione tra scuole e famiglie può essere snellita, e sostituita in parte da comunicazioni dirette tra scuole e Asl. Ma attenzione, questo vale per le regioni che non solo abbiano un'anagrafe vaccinale, ma che decidano anche di seguire questa procedura semplificata. In questo caso, comunque, in prima battuta i genitori non devono fare praticamente nulla. Il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato dall'Asl, che avvertirà la scuola di eventuali inadempienze. Più in dettaglio:

1. Entro il 2 marzo, dirigenti scolastici e responsabili di nido devono aver inviato alle Asl di competenza l'elenco dei loro iscritti. In realtà, considerato che la nota del Ministero è stata emessa solo il 27 febbraio e che a molte scuole la comunicazione ufficiale è arrivata tra il 28 febbraio e il primo marzo, è ragionevole pensare che non tutte le scuole siano riuscite a rispettare questa scadenza.

2. Entro il 10 marzo, le Asl devono restituire alle scuole gli elenchi ricevuti, indicando gli iscritti non in regola con le vaccinazioni (a esclusione, ovviamente, di chi non le ha fatte per ragioni mediche o di chi le ha già effettivamente prenotate). Anche in questo caso, non è affatto detto che tutte le Asl riescano a stare nei tempi indicati.

3. Entro il 20 marzo, dirigenti scolastici e responsabili di nido inviteranno le famiglie degli iscritti non in regola a presentare la documentazione mancante (avvenuta vaccinazione, esonero, prenotazione). Quest'ultimo passaggio dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (dunque, in teoria, entro il 30 marzo).

4. Entro il 30 aprile, dirigenti e responsabili dovranno segnalare all'Asl chi ancora rimane inadempiente. A questo punto, scatteranno le sanzioni previste e le procedure di recupero dell'inadempienza.

Anche in questo caso, per i bambini iscritti dopo il 10 marzo 2018 si entra solo in regola con le vaccinazioni, o dietro presentazione di regolare certificato di esonero o documentazione di prenotazione.

Una precisazione: la procedura descritta vale per le regioni o le province autonome che hanno istituito un'anagrafe vaccinale e deciso di avvalersi della procedura semplificata prevista per legge a partire dal prossimo anno scolastico (2018/2019), ma consentita per quest'anno dalla Nota emessa a febbraio 2018. In caso contrario, vale l'iter indicato per regioni e province autonome che non hanno anagrafe vaccinale. In pratica, le singole regioni stanno provvedendo con modalità diverse sia per il recupero dei non vaccinati che per l'iscrizione dell'anno scolastico prossimo.

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