Il bonus matrimonio o Assegno congedo matrimoniale, è un incentivo poco conosciuto e pubblicizzato che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, di cui il beneficiario può usufruire entro i 30 giorni successivi alla data delle nozze.
L’assegno per congedo matrimoniale non è correlato all'ISEE e può spettare ad entrambi i coniugi qualora entrambi ricadano nele categorie aventi diritto.
A CHI SPETTA?
L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che contraggono matrimonio civile o concordatario.
Per accedere al bonus, gli appartenenti a tale categorie devono dimostrare di stare esercitando la loro professione almeno da una settimana.
I lavoratori che nonostante l’esistenza di un rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo, non sono in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.), possono richiedere l'assegno.
Anche i lavoratori disoccupati rientrano nelle categorie toccate dall'incentivo a patto che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra elencate.
ATTENZIONE: Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
CATEGORIE ESCLUSE:
Il bonus non può essere richiesto dai dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco che ricoprano il ruolo di impiegati, apprendisti impiegati o dirigenti
- aziende agricole
- commercio
- credito assicurazioni
- enti locali
- enti statali
- aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
QUANTO SPETTA
A operai e apprendisti è dovuta la somma corrispondente a 7 giorni di retribuzione, meno la percentuale a carico del lavoratore (il 5,54 %). Ai lavoratori a domicilio spettano 7 giorni di guadagno medio giornaliero, sempre con detrazione del 5,54 %.
Per i marittimi l’importo del bonus equivale a 8 giorni di salario medio più detrazione.
Nel caso di part-time verticale l'ammontare dell'importo è dato ai giorni di retribuzione stabiliti dal contratto (più detrazione).
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L'ASSEGNO È CUMULABILE?
L’assegno è cumulabile solo con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione e con gli eventuali assegni famigliari.
COME RICHIEDERLO
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio.
Se non è possibile presentare tale documentazione in tempi utili, si può poratre una dichiarazione sostitutiva autenticata dall'autorità religiosa, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.
I lavoratori disoccupati (o richiamati alle armi) devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio attraverso:
- Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
FONTE: INPS