L'ITER DELLA LEGGE
372 voti favorevoli, 51 contrari e 99 astensioni. È questo il risultato raggiunto alla Camera lo scorso 11 maggio quando è stato approvato il “ddl Cirinnà”, facendolo pertanto diventare legge. Ora manca solo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per rendere effettiva la legge che, oltre a cambiare le sorti delle coppie omosessuali, prevede importanti novità anche per le coppie di fatto.
“In realtà, le disposizioni della norma non saranno subito effettive – spiega Monica Valente di Altroconsumo –. Il governo dovrà infatti emanare i decreti attuativi nei prossimi sei mesi”.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Il disegno di legge Cirinnà si divide in due “capi”: da una parte, prevede l’introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; dall'altra regolamenta le convivenze (ossia le coppie di fatto), sia eterosessuali sia omosessuali.
- Per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
- Per convivenze di fatto si intendono le coppie formate da due persone maggiorenni (sia eterosessuali che omosessuali) non legate da vincoli giuridici o da rapporti di parentela, ma da un vincolo affettivo
DIRITTI E DOVERI DELLE CONVIVENZE DI FATTO
“Le coppie maggiorenni (sia eterosessuali sia omosessuali), che convivono e non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile, godranno automaticamente di alcuni diritti di cui godono le coppie sposate, come quelli previsti dall’ordinamento penitenziario o in ambito sanitario (diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali). Per beneficiarne basta essere di fatto conviventi (se necessario lo si può dimostrare con i certificati anagrafici quali quello di residenza o lo stato di famiglia). Inoltre, previa designazione per iscritto, si possono conferire al convivente poteri decisionali in caso di malattia o decesso di uno dei due” spiega Monica Valente.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
“In più, le coppie di fatto possono stipulare un 'contratto di convivenza' per regolare le questioni patrimoniali. Lo potranno fare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato che dovranno poi trasmetterne copia all’anagrafe comunale affinché vengano iscritti e valgano anche nei confronti di terzi”.
Un punto importante è che la convivenza di fatto non dà diritto alla pensione di reversibilità, né alla successione legittima in caso di scomparsa del convivente.
REGIME PATRIMONIALE
È facoltà dei conviventi (non obbligo) quella di sottoscrivere un contratto che regoli i loro rapporti patrimoniali: dalla residenza alla modalità di contribuzione alla vita comune, fino alla comunione dei beni, che può comunque essere modificata in qualsiasi momento.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
In caso di malattia o ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste per le coppie coniugate.
In più, il convivente può designare l'altro come suo rappresentante: quest'ultimo avrà poteri limitati o assoluti per le decisioni riguardanti la sua salute in caso di malattie che comportino l'incapacità di intendere e di volere.
In caso di morte, il convivente può designare l'altro come suo rappresentate per la donazione di organi, funerali e modalità di trattamento del corpo. In questo caso, la designazione può avvenire con uno scritto autografo o in forma verbale davanti a un testimone.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere.
ALIMENTI
Alla fine di una convivenza di fatto, il giudice può decidere che uno dei due ex conviventi riceva dall'altro un assegno per gli alimenti, nel caso in cui non fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, gli alimenti sono assegnati per un periodo di tempo proporzionale alla durata della convivenza.
LA CASA
In caso di morte del proprietario della casa, il convivente può rimanere a viverci dentro per due anni (o per un periodo pari alla convivenza, se superiore ai due anni, ma non oltre i cinque anni). Se nella casa vivono i figli minori o disabili del convivente sopravvissuto, lo stesso può rimanere nella casa comune per almeno tre anni.
Se, invece, il componente della coppia a cui è intestata la casa in comune dovesse morire (o recedere dal contratto d'affitto), il convivente potrebbe subentrare.
Tali diritti vengono meno nel caso di una nuova convivenza con un'altra persona, o nel caso di un altro matrimonio o unione civile.
FINE DELLA CONVIVENZA
La convivenza di fatto si risolve in caso di morte di uno dei due componenti della coppia, ma anche in caso di matrimonio dei due conviventi, o di uno con un'altra persona; in caso di accordo tra le parti, o anche solo di una delle due parti.
FIGLI
“I figli nati da una coppia di fatto sono già da tempo equiparati in tutto e per tutto a quelli nati in costanza di matrimonio: essi seguono la disciplina civilistica relativa ai rapporti tra genitori e figli e nulla cambia con la nuova legge – spiega la giurista di Altroconsumo –. I genitori, conviventi o coniugati che siano, hanno l’obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni. Ognuno di loro lo fa in base alle proprie sostanze e capacità economiche. I figli, dal canto loro, devono rispettare i genitori e contribuire quanto possono al mantenimento della famiglia finché convivono con essa. Se la convivenza si interrompe e i genitori non raggiungono un accordo riguardo ai figli minori, ciascuno di loro può rivolgersi al Tribunale per i minorenni per regolare l’affidamento, le visite, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare”.
UNIONI CIVILI
La prima parte del ddl Cirinnà prevede la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. L'unione si costituisce con una dichiarazione presso l'ufficiale di stato civile, con due testimoni, e va registrata nell'archivio di stato civile. In questo modo, i partner acquisiscono gli stessi diritti e doveri: hanno l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e a contribuire ai bisogni comuni, sulla base delle proprie possibilità.
La residenza è comune e, se non indicato, la comunione dei beni. Nel caso di morte del partner, l'altro ha diritto all'eredità (in particolare, alla legittima, che è del 50% in assenza di figli o in presenza di un solo figlio e che mano a mano diminuisce in presenza di altri legittimari)
e alla pensione di reversibilità e Tfr maturato.
NO ALLA STEPCHILD ADOPTION
Nel caso di scioglimento dell'unione, effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e manifestata da entrambe le parti, o anche solo da una, uno dei due ex partner può avere il diritto all'assegno di mantenimento.
La legge non prevede la stepchild adoption, ma all'articolo 3 si dice: «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti», ciò vuol dire che la magistratura ordinaria potrà decidere caso per caso.