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Detrazioni figli a carico nella dichiarazione redditi 2017

di Alice Dutto - 02.05.2016 - Scrivici

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Fonte: Contrasto
Quali detrazioni e deduzioni si possono fare sui figli nel 730? E nel modello Unico? Abbiamo chiesto a Davide Roncarolo, dottore commercialista e revisore legale dello studio associato Pastore & Roncarolo di Vercelli, di aiutarci per orientarci nel complicato mondo del 730 e del modello Unico di quest'anno.

In questo articolo

Tempo di dichiarazione dei redditi. Nella compilazione del 730 o del modello Unico, c'è la possibilità di scaricare alcune spese che riguardano i figli. Ma quali sono, nel dettaglio? Lo abbiamo chiesto a Davide Roncarolo, dottore commercialista e revisore legale dello studio associato Pastore & Roncarolo di Vercelli.

FIGLI A CARICO


«Come prima cosa, andando con ordine anche dal punto di vista della compilazione della dichiarazione, vi è la detrazione per i figli a carico» spiega il professionista.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950 euro, che è sostituita da:

  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.350 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.620 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

  • 1.150 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.420 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.550 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.820 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

In caso di genitori separati

«Le cose cambiano se siamo di fronte a due genitori separati – continua Roncarolo –. Ad esempio, in caso di separazione legale, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o in caso di mancanza di accordo, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori».
Per capire se il figlio è carico si fa riferimento al reddito di quest'ultimo: «se è inferiore a 2.840,51 è a carico, diversamente no».

È importante avere ben presente la distinzione tra detrazione d'imposta e deduzione d'imposta. «In breve, la detrazione si effettua dall'imposta lorda, e la rende netta. La deduzione, invece, si sottrae al reddito complessivo, determinando una riduzione della base imponibile, e cioè del valore su cui si calcola l'imposta».


«Può infine interessare che sia prevista la deducibilità per gli assegni di mantenimento versati al coniuge, ma non sono deducibili quelli destinati al figlio» aggiunge il commercialista.

Oneri e spese

Alcuni oneri e spese, come le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, danno diritto alla detrazione o alla deduzione dalle tasse, anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

«La detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per figli a carico, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto. Ad esempio, il figlio è carico del papà, ma la mamma sostiene determinate spese per lui. Se invece il figlio non è carico, perché ha un reddito superiore alla soglia, ovviamente queste deduzioni/detrazioni non spettano» precisa Roncarolo.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Le spese che si possono detrarre

Qui trovate l'elenco delle macro-classi di spese che si possono detrarre nella misura del 19%. Questo vuol dire che è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% della spesa:

 


a) Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

 

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.

 

b) Spese sanitarie

 

Possono essere detratte tutte le spese documentate da scontrino, che riportano la dicitura "farmaco", "medicinale", anche omeopatico, o "ricetta", "ticket", ecc. Se c'è scritto "parafarmaco", invece, no. Sono detraibili anche tutti gli "alimenti destinati a fini medici speciali", se e solo se riportati nell'elenco ufficiale del Ministero della salute (ad esempio il latte artificiale).
Per questa categoria di detrazione è prevista una franchigia di euro 129,11. Ciò significa che la detrazione del 19% si applicherà alla sola parte di spesa eccedente quella cifra.

 

c) Spese di istruzione
Spese che sono sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Da quest'anno c'è la novità della deducibilità della scuola materna.

 


La Legge di Bilancio 2017 ha modificato con effetto retroattivo, già dal 2016, il limite detraibile relativo alle spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

 

In precedenza era prevista la detraibilità per una spesa annua massima di 400 euro: a seguito delle modifiche intervenute, il limite è ora pari a “564 euro per l’anno 2016, 717 euro per l’anno 2017, 768 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente”.

 

Diversamente, in riferimento alle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria non sono state introdotte modifiche normative. Infatti, le spese per la frequenza di università statali, sono detraibili senza limiti di importo mentre quelle statali sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto Ministeriale.

 

d) Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana


Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

 

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

 

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.

 

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

 

e) Spese per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi

 

La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

 

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

 

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

 

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;

 

- la causale del pagamento;

 

- l’attività sportiva esercitata;

 

- l’importo pagato;

 

- i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

 

f) Spese sostenute dagli studenti universitari (familiari a carico) iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione

 

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro.

 

g) Spese sostenute per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico

 

Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

 

h) Bonus mobili
Per quanto riguarda il bonus mobili, ne esistono di due diverse tipologie e sono quelli che potrebbero essere utilizzati per la "cameretta" dei figli.

«Uno è previsto per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+. Spetta al proprietario dell'immobile ed eventualmente al familiare convivente con il proprietario ed è strettamente collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia. Il bonus consiste nel detrarre per 10 anni il 50% di una spesa massima di 10.000 euro per immobile sostenuta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici A+ o superiori».

 

Da quest'anno, però, c'è anche il bonus per le giovani coppie. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso tipo di spesa.

 

IMU: UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A FAMILIARI


La Legge di Stabilità 2016 modifica, dal 2016, il trattamento ai fini IMU delle unità immobiliari concesse in comodato a figli/genitori. In particolare, dal 2016 è stata eliminata la possibilità per il comune di deliberare l’assimilazione ad abitazione principale, ai fini IMU, delle unità immobiliari concesse in comodato da genitori a figli (o viceversa) che la utilizzano come abitazione principale.

Contestualmente, è previsto che detti immobili fruiscano della riduzione dell’IMU dovuta, che in tal caso è calcolata sul 50% della base imponibile determinate condizioni (categoria catastale non A/1, A/8 o A/9, e contratto che sia registrato).

Tale disposizione è applicabile in tutti i comuni senza bisogno di ulteriori specifiche delibere da parte dell’ente locale. Pertanto, nella dichiarazione dei redditi 2016, Mod. 730/2017 gli immobili concessi in comodato da figli a genitori o viceversa non saranno in alcun caso soggetti ad IRPEF ed il relativo reddito sarà non imponibile.

Le spese che si possono dedurre


a) Contributi previdenziali e assistenziali

È possibile dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (es. INPS o INAIL sostenuti per i familiari fiscalmente a carico); se gli oneri sono stati sostenuti, è possibile ad esempio dedurre i versamenti effettuati alle forme di previdenza complementare nell'interesse del figlio a carico (es. fondo pensione).

b) Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità
È deducibile l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento anche se sostenute per i figli anche se non fiscalmente a carico.

c) Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, babysitter) per la parte a carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

d) Spese per le procedure di adozione di minori stranieri
È Deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

SCHOOL BONUS


La Legge n. 107/2015 disciplina il cd. “school bonus”, ovvero il credito di imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, per la:

- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e potenziamento delle strutture esistenti;
- per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

L’attribuzione del citato credito di imposta era inizialmente prevista per gli anni 2015, 2016 e 2017: tuttavia, la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 231, ha posticipato di un anno l’entrata in vigore del citato bonus, che pertanto spetta per le erogazioni effettuate nel 2016, 2017 e 2018. Il credito di imposta in esame è riconosciuto in misura pari al 65% delle somme erogate nel il 2016 e nel 2017 mentre è pari al 50% per le somme erogate nel 2018 ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.



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Aggiornato il 12.06.2017

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