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Divorzio e separazione: le novità del codice penale

di Gabriella Lanza - 28.05.2018 - Scrivici

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Fonte: pixabay
Dal 6 aprile è in vigore il nuovo articolo del codice penale sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, il 570 bis. Ecco cosa cambia per i genitori, i coniugi e chi si è unito con rito civile.

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Non ci sono più dubbi o incertezze: chi non paga l’assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge ne risponde anche penalmente davanti al giudice. Lo afferma il nuovo articolo del codice penale, il 570 bis, entrato in vigore con il decreto 21/2018.

“Con l’introduzione della nuova norma si chiariscono meglio alcuni aspetti che fino ad oggi erano generici”, spiega l’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). “Non pagare l’assegno di mantenimento al coniuge più debole e ai figli e non contribuire al sostentamento della famiglia costituisce a tutti gli effetti un reato”.


Le novità dell’articolo 570 bis c.p.


“Si ampliano le tutele rispetto a quelle previste dall'articolo precedente, l'art. 570, che non faceva riferimento ai coniugi che si erano separati, a quelli che avevano divorziato o avevano ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio”.

L’art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza, ovvero cibo, vestiario e casa, ai propri figli. Ora quelle pene si applicano anche al coniuge che non versa l’assegno e si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

“Prima bisognava dimostrare di aver diritto al mantenimento. Con l’art. 570 bis del codice penale non è più così. Chi non paga l’assegno al coniuge e ai figli sarà condannato, a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto”.


Gli obblighi per i figli


L’articolo 570 bis si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio o nati durante la convivenza e vale anche in caso di omesso pagamento per i figli maggiorenni. Non è chiaro se la norma va applicata anche quando non si pagano le spese straordinarie per i figli, come ad esempio una visita specialistica dal medico o l’iscrizione in palestra.

Unioni civili e coppie di fatto

La legge tutela le famiglie fondate sul matrimonio. Il legislatore non ha previsto nulla per gli uniti civilmente e per chi ha scelto una convivenza di fatto. “Il testo è generico e fa riferimento solo al “coniuge”. Ma possiamo affermare che l’articolo va applicato anche agli uniti civilmente grazie alla legge 76 del 2016 che ha esteso tutte le norme civili e penali anche a chi si unisce a un’altra persona civilmente. Ma cosa succede alle coppie di fatto che hanno stipulato un contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato e non rispettano gli obblighi presi? Il legislatore non ne ha fatto cenno. Per questo ritengo che questa norma sia monca”.

Le pene

Le pene previste dall’art. 570 bis c.p. sono le stesse dell’art. 570 c.p.: reclusione fino ad un anno con la multa da euro 103,00 ad euro 1.032,00.

Tuttavia rischia il carcere solo chi è recidivo e ha commesso lo stesso reato in momenti diversi e non può più beneficiare della sospensione condizionale della pena. “Non sono previste pene detentive alla prima condanna. In caso di disoccupazione e malattia di chi è obbligato a pagare l’assegno, il reato non sussiste ma bisogna provarlo”.

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