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Separazione e divorzio quando ci sono i bambini

di Francesca Amè - 10.12.2015 - Scrivici

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Fonte: Alamy.com
Come si decide l'affido dei figli? Affido condiviso o esclusivo? E cosa fare se non si è sposati? Come funziona l'assegno di mantenimento? Insieme all’avvocato Lucrezia Mollica, esperta di diritto di famiglia, abbiamo stilato un vademecum da tenere a mente, per non perdere la bussola nei difficili mesi in cui l’amore e il rapporto coniugale finiscono.

In questo articolo

Anche nel difficile momento in cui la coppia scoppia, mamma e papà non dovrebbero mai dimenticare i loro doveri verso i figli che hanno in comune.

Insieme all’avvocato Lucrezia Mollica, esperta di diritto di famiglia, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei bambini e da trent’anni consulente del Cemp consultorio milanese, abbiamo stilato un vademecum da tenere a mente, per non perdere la bussola nei difficili mesi in cui l’amore e il rapporto coniugale finiscono e c’è tutto un nuovo equilibrio da costruire per crescere al meglio i bambini. (Approfondisci nella sezione, separazione e divorzio)

1. COME SI DECIDE L’AFFIDO DEI FIGLI?

La bussola di ogni scelta da parte del giudice è «il superiore interesse del minore» ovvero il suo benessere. Oggi si attua quasi sempre l’affido condiviso, cercando di far cambiare il meno possibile le abitudini di vita del bambino di genitori separati. Questo è l’unico tema della separazione su cui il giudice, se lo ritiene opportuno, può decidere di ascoltare anche il parere del minore, se ha compiuto 12 anni o dimostra «capacità di discernimento». Si tratta sempre di una scelta del giudice, mai fatta alla leggera: non è un interrogatorio ma, con l’aiuto di personale specializzato, s’interpella il bambino sulle sue richieste, non gli si chiede di schierarsi tra mamma e papà.

2. AFFIDO CONDIVISO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE: E’ L’UNICA SCELTA?

Salvo casi particolari, l’affido esclusivo a un solo genitore è ormai molto raro. Di solito i giudici tendono a preferire la scelta di affido condiviso tra i due coniugi ma con collocamento prevalente da uno dei due (di solito, specie per bambini piccoli, la madre). Questo significa che la maggior parte del tempo il bambino vive in quella che considera ‘casa’ e poi, per un pomeriggio e una notte infrasettimanale o nel week-end o come da accordi, va presso la casa dell’altro genitore. Non è l’unica soluzione: si può chiedere anche l’affidamento alternato.

A settimane alterne, il bambino alloggia nelle rispettive nuove case dei genitori. Oppure, ma questa scelta è molto dispendiosa economicamente e a livello pratico comporta grande collaborazione da parte degli ex coniugi, il bambino vive fisso in una casa dove si alternano settimanalmente i genitori (che vivono ciascuno in una nuova casa).

3. SE NON SI E’ SPOSATI LA GESTIONE E’ PIU’ DIFFICILE

Falso. Se la coppia convivente more uxorio si separa può stilare accordi del tutto simili a quelli delle coppie sposate. Ci sono solo differenze procedurali, che sono compito degli avvocati in causa, e i tempi si allungano un po’.

4. I GENITORI PERDONO DEI DIRITTI VERSO LA PROLE?

Falso. Per far valere i propri diritti (ad esempio, nel caso di genitore presso cui il figlio non ha il collocamento prevalente) basta attuare una buona mediazione famigliare e agire con il buon senso. Il litigio e la guerra tra coniugi fanno perdere tutti, prima di tutto i bambini.

5. CAMBIANO I DOVERI DEI GENITORI SEPARATI VERSO I LORO BAMBINI?

I doveri dei genitori, ovvero l’educazione dei figli nel rispetto delle loro esigenze, rimane immutato anche dopo la separazione e il divorzio: i genitori devono provvedere al loro benessere materiale, fisico e psicologico. I diritti dei bambini a essere accuditi, rispettati e amati anche quando la famiglia si divide devono essere il fulcro su cui far ruotare gli accordi di separazione. (Leggi anche: meglio separarsi o stare insieme per i figli?)

6. COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI?

L’assegno di mantenimento nei confronti dei figli è obbligatorio e in genere viene calcolato valutando le denunce dei redditi degli ultimi tre anni. Il giudice valuta sempre i redditi di entrambi i coniugi e anche il tenore di vita che la coppia aveva prima della separazione. Il principio guida che regola l’ammontare dell’assegno di mantenimento (che di solito il padre è tenuto a versare alla madre quando i figli sono minorenni) dice che alla prole va garantito lo stesso tenore di vita prima della separazione.

L’esperienza insegna che quasi mai questo è possibile, perché in genere la separazione impoverisce i due componenti della coppia e dunque sono possibili contrattazioni.

Con i nuovi metodi di mediazione assistita, per evitare che lo scontro sulle faccende economiche inquini pesantemente l’andamento della separazione, si chiede a entrambi i coniugi la massima trasparenza (denuncia di eventuali eredità o di altre rendite). In alcuni tribunali sono state stilate delle tabelle sulle cifre da erogare: nel caso di padri disoccupati c’è l’obbligo di almeno 200 euro a figlio ovvero la mancanza di lavoro non esime il genitore dal contribuire al mantenimento della prole. L’assegno di mantenimento è un obbligo fino ai 18 anni o fino al raggiungimento dell’autonomia economica dei figli ma va detto che se fino alla maggiore età l’assegno mensile è un dovere dei genitore verso i figli, dopo va meritato. Il genitore, dopo la maggiore età del figlio, può anche ridiscutere l’ammontare del contributo o tramite scrittura privata con avvocati o in tribunale se non c’è accordo tra le parti.

7. E QUELLO ALL’EX CONIUGE?

Anche l’ex coniuge che non lavora ha diritto a un assegno di mantenimento che permetta il tenore di prima. La giurisprudenza degli ultimi anni valuta però con attenzione anche l’età, le qualifiche lavorative o di studio del coniuge che non lavora e se stabilisce che ha delle potenzialità sul mercato lavorativo, può anche sancire solo un contributo minimo (circa 250 euro) e l’invito a cercare presto un’occupazione o a dimostrare con documenti che la si sta cercando. E’ una materia molto delicata che varia caso per caso.

8. LA CASA: A CHI SPETTA DI DIRITTO?

Fino alla maggiore età del bambino, la casa spetta in godimento al genitore che ha l’affido con collocamento prevalente, indipendentemente da chi ha diritti di proprietà sulla casa. Generalmente, specie nel caso di figli piccoli, si tende a non cambiare abitazione, almeno nel primo periodo per evitare anche il cambiamento di scuola e di ambiente e per non sommare alla separazione il trauma del trasloco.

Anche in questo caso, bisogna farsi guidare dal buon senso: se la vecchia abitazione diventa troppo onerosa come costi di gestione, meglio organizzarsi diversamente. Per quel che riguarda ciò che è dentro casa, come arredamento, oggetti, libri o altro, il consiglio è quello di agire con cautela, mettendo da parte la rabbia. La casa non va svuotata perché questo di solito crea ansia nel bambino: si può decidere di spostare alcuni oggetti e dire al bambino che li ritroverà nella casa del papà ( o della mamma) quando dorme da lui.

9. SONO DISOCCUPATA, RISCHIO DI PERDERE MIO FIGLIO?

Assolutamente falso. La decisione del giudice in caso di separazione dal coniuge o dal convivente è sempre vincolata al benessere del bambino. Un genitore disoccupato nulla ha da temere davanti alla legge circa l’affidamento del figlio.

In molti accordi di separazione, si precisa anche questa clausola, che non va sottovalutata. Il principio guida che muove la giurisprudenza su questo ambito è «nel rispetto dei tempi del bambino»: l’esperienza insegna che è meglio evitare di presentare, anche solo come “amici”, partner occasionali ma riservare le presentazioni ufficiali solo quando si è certi si tratti di una nuova storia importante. L’ex coniuge non può opporsi alla frequentazione del nuovo compagno/a da parte del figlio salvo comprovato disagio del minore. Se su questo punto si sollevano delle incomprensioni, meglio rivolgersi a un mediatore per capire come gestire al meglio la situazione senza arrivare a provvedimenti del giudice: di solito, in caso di lievi conflitti, si dividono i momenti in cui il genitore sta da solo con il figlio e gli altri con cui è in compagnia anche del nuovo compagno/a. Anche in questo caso, se lo ritiene opportuno, il giudice può sentire il parere del figlio, se ha più di 12 anni: la mediazione sulla vita privata dei coniugi viene sempre fatta nell’interesse del minore.

La storia: non voglio i suoi soldi ma solo il suo tempo. Come dimenticare il padre di mio figlio?

Conobbi ai tempi della scuola l'uomo che poi sarebbe divenuto il mio compagno e da cui avrei avuto un figlio. Dopo la nascita del nostro bimbo, il suo comportamento è cambiato. Non si preoccupa di stare con noi: sta sempre con amici, ha altre donne, mille interessi diversi. Noi non siamo tra questi. Io però non riesco a dimenticarlo. La verità è che non so come fare a liberarmi da un amore intenso come è stato per me questo. E devo cercare di farlo per il bene di mio figlio.

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