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Svolta negli affidi di minori: figlio andrà a vivere con il padre

di Niccolò De Rosa - 13.12.2016 - Scrivici

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Fonte: Pinterest
Nel caso di una contesa tra genitori egualmente idonei per l'affidamento del figlio, il Tribunale di Catania ha deciso che il minore dovrà andare a vivere con il padre e la madre dovrà versare 500 euro mensili di mantenimento. "Basta pregiudizi!" afferma il giudice che ha emesso l'ordinanza. 

Quando due genitori si separano, con chi chi deve andare ad abitare il figlio se entrambi vengono giudicati idonei all'affidamento? La prassi, consolidata da anni e anni di giurisprudenza, indicherebbe la madre come scelta naturale, ma forse dal 2 dicembre potrebbe essersi verificata una svolta decisiva.

La prima sezione civile del Tribunale di Catania , in merito ad un caso in cui entrambi i genitori avevano dimostrato la propria idoneità all'educazione del figlio, ha infatti optato per l'affidamento congiunto collocando però la residenza stabile presso l'abitazione del padre. La madre inoltre si è vista comminare una somma mensile pari a 500€ da passare all'ex-coniuge per contribuire alle spese di mantenimento del bimbo.

A emettere tale rivoluzionaria ordinanza è stato il giudice Felice Lima, già PM antimafia negli anni '90 che ha voluto ristabilire la par condicio voluta dalla legge tra i coniugi in procinto di separarsi. Se infatti già 10 anni il legislatore aveva chiarito che in casi di idoneità il minore sarebbe dovuto essere affidato ad entrambi i genitori (legge Parlamentare n°54 del febbraio del 2006), migliaia di sentenze hanno sempre scelto di intraprendere la strada ordinaria (o più semplice?) e favorire la parte materna.

«Vi è una tendenza diffusa - dice dunque il giudice Lima nelle motivazioni della sentenza - ad affrontare il tema del collocamento dei figli sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale i figli piccoli "sarebbero" principalmente delle madri, ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri, il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre mentre il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari»

FONTE: Repubblica, il Giornale

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