Quando due genitori si separano, con chi chi deve andare ad abitare il figlio se entrambi vengono giudicati idonei all'affidamento? La prassi, consolidata da anni e anni di giurisprudenza, indicherebbe la madre come scelta naturale, ma forse dal 2 dicembre potrebbe essersi verificata una svolta decisiva.
La prima sezione civile del Tribunale di Catania , in merito ad un caso in cui entrambi i genitori avevano dimostrato la propria idoneità all'educazione del figlio, ha infatti optato per l'affidamento congiunto collocando però la residenza stabile presso l'abitazione del padre. La madre inoltre si è vista comminare una somma mensile pari a 500€ da passare all'ex-coniuge per contribuire alle spese di mantenimento del bimbo.
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A emettere tale rivoluzionaria ordinanza è stato il giudice Felice Lima, già PM antimafia negli anni '90 che ha voluto ristabilire la par condicio voluta dalla legge tra i coniugi in procinto di separarsi. Se infatti già 10 anni il legislatore aveva chiarito che in casi di idoneità il minore sarebbe dovuto essere affidato ad entrambi i genitori (legge Parlamentare n°54 del febbraio del 2006), migliaia di sentenze hanno sempre scelto di intraprendere la strada ordinaria (o più semplice?) e favorire la parte materna.
«Vi è una tendenza diffusa - dice dunque il giudice Lima nelle motivazioni della sentenza - ad affrontare il tema del collocamento dei figli sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale i figli piccoli "sarebbero" principalmente delle madri, ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri, il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre mentre il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari»
FONTE: Repubblica, il Giornale
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