Come funziona il congedo di paternità? Lo abbiamo chiesto all'avvocato del lavoro Francesca Claudia Scotti dello Studio Legale Scotti ed ecco che cosa ci ha detto.
La legge 28 giugno 2012 n.92 (c.d. Legge Fornero) ha istituito, in via sperimentale per il biennio 2013 – 2015, un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni, fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Con la Legge di stabilità 2016 tale congedo è stato prorogato anche per l’anno 2016, aumentando da uno a due giorni il congedo obbligatorio del padre.
Alla luce della recente modifica, ai padri lavoratori dipendenti spetta:
-
un giorno di congedo obbligatorio per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti entro il 31.12.2015;
-
due giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2016.
LEGGI ANCHE: Come richiedere il congedo di maternità
COME FARE
Per usufruire di questi giorni di congedo il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni di cui intende usufruire, con un anticipo non minore di 15 giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, dovrà prendersi a riferimento la data presunta del parto.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
-
WEB – servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
-
Contact Center integrato indicato sul sito internet dell’Inps;
-
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I giorni di congedo obbligatorio spettano anche ai papà che fruiscono del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 che stabilisce: "Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".
E DOPO?
Successivamente è previsto il congedo parentale che è un diritto di entrambi i genitori lavoratori dipendenti previsto dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001. Esso consiste in un periodo di astensione facoltativa fruibile, in modo continuativo o frazionato.
La madre può beneficiare del congedo parentale a partire dalla fine del congedo obbligatorio di maternità e le spettano sei mesi continuativi o frazionati, dopo l’astensione obbligatoria, fino ai dodici anni di vita del bambino.
Al padre spettano sei mesi continuativi o frazionati elevabili a sette nel caso in cui abbia effettuato tre mesi di astensione dal lavoro, fino a dodici anni di vita del bambino. Complessivamente i due genitori non possono superare il limite di 11 mesi. La relativa indennità economica è pari al 30% della retribuzione fino al 6° anno di vita del bambino e spetta per un periodo massimo di 6 mesi.
PER APPROFONDIRE: Divieto di licenziamento della mamma lavoratrice
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Leggi il nostro speciale: Maternità e lavoro: i diritti delle mamme
Aggiornato il 07.11.2016