Home Famiglia Soldi e lavoro

Esonero contributivo e maternità 2022: i chiarimenti dell'Inps

di Luisa Perego - 23.11.2022 - Scrivici

assegno-maternita-comune-2022
Fonte: shutterstock
Esonero contributivo e maternità 2022: la legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali. I chiarimenti Inps

In questo articolo

Esonero contributivo e maternità 2022

La legge di Bilancio 2022 ha previsto per il 2022 e solo per quest'anno, un esonero contributivo per le neomamme che tornano al lavoro dopo la maternità obbligatoria. Questo esonero riguarda solo le dipendenti del settore privato ed è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico.

L'esonero dura un anno e parte dalla data di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Lo ha comunicato l'Inps con la circolare 19 settembre, n. 102.

Con il messaggio 9 novembre 2022, n. 4042 l'Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della misura e, in particolare, su:

  • rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell'esonero;
  • determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio;
  • cumulabilità con altre agevolazioni e portabilità dell'esonero.

Esonero contributivo per le neomamme

Un esonero contributivo per le mamme lavoratrici dipendenti del settore privato e che tornano al lavoro dopo aver fruito del congedo obbligatorio di maternità. Un esonero introdotto in via sperimentale per il 2022 e che dura per 12 mesi.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all'articolo 1, comma 137, che "in via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell'esonero

Si parla di rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, se la lavoratrice fruisce dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Dato che l'agevolazione è sperimentale per l'anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro deve in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Che cosa significa questo? Sul sito Inps ci sono alcuni esempi.

1° esempio

  • Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
  • Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022
  • Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022.
  • Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

2° esempio

  • Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
  • Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022
  • Fruizione del congedo parentale: dall'8 agosto 2022 al 7 settembre 2022
  • Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.

3° esempio

  • Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
  • Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022
  • Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
  • Fruizione ferie: dall'19 al 23 settembre 2022
  • Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

4° esempio

  • Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
  • Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022
  • Fruizione ferie: dall'8 al 14 settembre 2022
  • Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
  • Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all'applicazione dell'esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Imponibile oggetto di sgravio

L'esonero deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

Dunque, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all'astensione per maternità, prima dell'effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile e non determinano il diritto all'agevolazione.

Ecco un esempio presente sul messaggio dell'Inps:

"Ad esempio, in presenza di un imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 (cfr. il 1° esempio del precedente paragrafo 2) di 2.200 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro, l'importo giornaliero del tetto è pari a 100,00 euro (= 2.000/20 giorni contribuiti, escludendo le giornate contribuite e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro). Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 giorni contribuiti), che, nell'esempio in commento decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro, al fine di ottenere la misura dell'imponibile oggetto di sgravio".

Coordinamento con altre agevolazioni

Come viene indicato nel paragrafo 6 della circolare n. 102/2022, l'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

E' ammessa anche la cumulabilità con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per

  • l'invalidità,
  • la vecchiaia
  • e i superstiti (IVS)

a carico del lavoratore

Cosa succede se ho cambiato posto di lavoro?

Se la lavoratrice è rientrata nel posto di lavoro a seguito dell'astensione per maternità e ha poi cambiato di datore di lavoro, si possono verificare due diverse ipotesi, sempre specificate nel messaggio dell'Inps:

  1. nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l'esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
  2. nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l'esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

E se invece ho cambiato lavoro e rientro dalla maternità con il nuovo datore di lavoro? Sì, si ha diritto all'esonero.

Come spiega l'Inps infatti, "nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l'astensione per maternità, l'esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall'astensione (in questo senso la circolare n. 102/2022 precisa che l'esonero spetti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato "instaurati e instaurandi")".

Come presentare richiesta?

Come riporta l'Inps, sarà il datore di lavoro a presentare richiesta per conto della lavoratrice neomamma interessata.

Crea la tua lista nascita

lasciandoti ispirare dalle nostre proposte o compila la tua lista fai da te

crea adesso

TAG:

TI POTREBBE INTERESSARE

ultimi articoli