Fringe benefit e figli a carico
Il recente Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), ha aumentato fino a 3.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro possono corrispondere ai lavoratori, anche ad personam. La norma si applica, però, solo ai dipendenti che hanno figli a carico. Per i lavoratori che non hanno figli a carico, resta invece confermata la soglia prevista di 258,23 annui. Ecco cosa sapere su fringe benefit e figli a carico.
Fringe benefit e figli a carico: quando e come si applica l'agevolazione
L'agevolazione si applica solo per l'anno d'imposta 2023, vale a dire alle somme e agli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2024. In caso venga corrisposto il voucher, il benefit si considera percepito dal lavoratore nel momento in cui viene messo a sua disposizione, anche se la data di fruizione dovesse essere successiva.
Nella norma sono compresi:
- i figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti
- i figli adottivi o affidati
I familiari considerati fiscalmente a carico
Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite sale a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni. Dal 1° marzo 2022, in seguito all'introduzione dell'assegno unico e universale, le detrazioni per figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni.
Fringe benefit 2023: beni e servizi
Tra i beni e servizi per i lavoratori con figli a carico che possono usufruire dei fringe benefit rientrano anche quelli prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari previsti dall'art. 12 del TUIR. Sono, inoltre, incluse anche quest'anno le somme erogate o rimborsate da parte dei datori di lavoro ai dipendenti, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas.
In tal caso, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa, o in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato.
Fringe benefit e figli a carico al 50%
Resta tuttavia ancora da chiarire se il benefit spetterà per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano fiscalmente a carico dei genitori al 50%.
La regola generale per la detrazione per i figli prevede:
- la detrazione per i figli a carico ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
- se, invece, c'è un accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, in mancanza di accordo
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, è ripartita tra i genitori - in mancanza di accordo - nella misura del 50%
- nell'ipotesi in cui il genitore affidatario (o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è attribuita per intero all'altro genitore, che sarà tenuto a riversare al genitore affidatario l'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, in mancanza di diverso accordo
- qualora i genitori non siano coniugati, si applicano le regole previste per i genitori coniugati nel caso di affidamento congiunto dei figli, mentre si ricorre alle regole disposte per i genitori separati/divorziati in caso di affidamento esclusivo.