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Gravidanza a rischio: maternità anticipata per le lavoratrici autonome

di Nostrofiglio Redazione - 15.02.2023 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Gravidanza a rischio lavoratrici autonome. L'Inps comunica l'aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

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Gravidanza a rischio lavoratrici autonome

Per migliorare la conciliazione tra vita privata e lavoro e per una condivisione delle responsabilità nella vita familiare e lavorativa tra uomini e donne, il 13 agosto 2022 sono state introdotte con decreto legislativo n.105/2022  delle importanti novità normative intervenendo a modifica del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Messaggio numero 572 del 07-02-2023

Con la circolare n. 122/2022 sono state fornite le indicazioni in materia, tra cui la possibilità, in attesa degli aggiornamenti procedurali, di fruire dell'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all'INPS.

Si tratta di un aggiornamento di procedura circa la presentazione telematica della domanda di indennità.

Infatti il messaggio numero 572 del 07 febbraio 2023 da parte dell'INPS comunica l'aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

A tale proposito si rappresenta che le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022).

Dove presentare la domanda

La domanda telematica di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome deve essere presentata all'Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

  •  sito web dell'Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
  •  Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Come presentare la domanda

Per acquisire le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, è necessario:

  • accedere al servizio "Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda",
  • selezionare la voce di menu "Acquisizione domanda" > "Congedo di maternità/paternità" > "Autonomi" e
  • spuntare, nella pagina "Dichiaro", l'opzione "di voler richiedere l'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio".

Diversamente, per acquisire le domande di indennità di maternità ordinaria sarà necessario spuntare l'opzione "di voler richiedere l'indennità di maternità ordinaria".

Per trasmettere le domande è richiesto l'inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza.

Le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all'Istituto il certificato di gravidanza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio "Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda", accedendo rispettivamente alle voci di menu "Consultazione domande" e "Annullamento domande".

Per avere diritto all'indennità in commento è necessario produrre all'Istituto, come specificato nella circolare n. 122/2022, "l'accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all'articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001".

Fonte:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.02.messaggio-numero-572-del-07-02-2023_14068.html

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